i6 Nuovo Archìvio Veneto condottieri militari (i). — G. Andrich (2) riassumendo le sue indagini sull’amministrazione comunale di Belluno, ne conclude che l’origine del Comune è da cercarsi nel-l’organizzazione gentilizia. Si può chiedere se sia bene fondata tale generalizzazione, ancorché altri indizi sembrino deporre in senso conforme. F. Gabotto (3) ritornando a sostenere 1’ origine signorile del Comune, tuttavia lo fa in modo da lasciare posto alle varietà locali. P. Sella (4) considera la vicina come elemento costitutivo del comune, e cita il caso di Andorno, dove il Consilium finì per costituire la credenza del nuovo Comune. Collegi romani e corporazioni d’arte (5). — G. Arias (6) applica allo studio dell’ età primitiva del Co- (1) H. Niese, Zur Geschìchte d. deutschen Soldritiertums in Italìen, Quell, u. Forsck. k. preuss, Inst Rotti Vili, 217 (con documenti senesi degli anni 1266-67). (2) Intorno alle origini del Comune in Italia, Riv. di sociologia, 1904, Vili, 637. (3) Intorno alle vere origini Comunali, Arch. stor. Hai. XXXVI, 65. (4) Alcune note sulla vicinia come elemento costitutivo del Comune, ivi, XXXVI, 319. (5) E. Castagneri, Sulla persistenza dei Collegi romani nelle corporazioni d’arte e mestieri medievali, Torino, Bona (si afferma detta continuità). Rivista, alquanto sfavorevole, di F. Gabotto, in Boll. stor. bibl. Piem. X, 197. (6) Sistema della costituzione economica e sociale italiana nel-Tetà dei Comuni, Roma - Torino, Roux, pp. 558. — id., / lavori della corporazione artigiana nel medioevo, Riv. ital. di sociologia 1904, VIII, 357 (segnala due economie tipiche, la fiamminga, e la fiorentina : quest’ ultima è caratterizzata dalla difficoltà e dalla incertezza del profitto). — id., La storia del diritto medioevale e i problemi sociali odierni, ivi, IX, fase, 1 (ora, fattosi più maturo il capitale, possiamo accostarci al contratto collettivo medioevale). — id., Per la sforia economica d. sec. XIV comunicazioni d’archìvio ed osservazioni, Arch. soc. rom. XXVIII, 301 (specialmente per la storia dei redditi della Chiesa