352 lanza che veniva esercitata sull’ ordine pubblico e sui forestieri. Ristretto il numero delle osterie e sopi’avegghiate (1) ; proibiti i giuochi ruinosi e d’azzardo : regolamenti di freno alla dissolutezza (2) ; niuno potesse affittar camere am-mobigliate senza speciale licenza (3) ; i caposestieri s’informassero, ciascuno nel proprio sestiere, di quelli che venivano a Venezia e degli uomini di mala fama (4) ; rischiarata nella notte da lampanini detti cesendelli la via di Rialto, ov’ erano i principali fondaci, e gli uffizii del frumento, del sale e dei Camerlenghi o tesoriesi (5) ; proibiti il lume e il fuoco nello botteghe dopo l’imbrunire ; istituiti appositi Tholomagiis (6) o, come or diremmo, servi di piazza, per guide ai pellegrini ed altri forestieri. Dovevano giurare d’indirizzar questi ove potessero comperare buone merci a giusti prezzi, non fare accordo con alcun cambista a loro pregiudizio, procurare i noli, senza poter nulla richiedere oltre al compenso dalla legge determinato ; il Cat-taver esaminava il navilio e vegliava all’esatto adempimento dei patti per parte del padrone. Dal che veniva che il forestiere trovavasi a Venezia pienamente protetto, mentre altrove nè erano salvi gli averi, nè sicura sempre la persona, e godendo dei beneficii della giustizia e delle leggi, vi accorrevano da tutte le parti i mercatanti o quelli che vi cercavano imbarco, specialmente per Terra santa (7). (1) 1306, Capitolare dei Signori di Notte e Frcmesis p. 80. (2) Idem. (3) Spiritila 3&0. « (4) Leg. M. C. t. Vili, 4 ag. 1327 e Neptunus Ayogaria p. 124. (5) Leg. M. C. t. XIX, p. 141. (6) Capitolare del Cattaver. (7) Si concede una galea ad Enrico di Lancaster, conte di Derble, Hereford e Nortliampton, al primogenito del duca di Aquitania e al duca d’ Austria per recarsi a loro spese in Terra santa. Misti Senato 18 nov. 1392, p. 88.