70 nel secolo decimo sesto (1589) istituiti formalmente i famosi Inquisitori di Stato, de’ quali parleremo a suo luogo. Gl’ Inquisitori de’ dieci erano nominati quando occorreva e con ispeciale missione, così nel 1313 li troviamo incaricati di procurare la morte di Bajamonte Tiepolo e dei suoi complici che continuavano a macchinare contro la Repubblica (1). Le leggi particolari, volte ad impedire che l’arte vetraria, tanto importante all’ industria veneziana, potesse uscire dallo Stato, a mantenere in buona condizione e credito là zecca veneziana, a conservare i boschi da cui veniva il legname tanto prezioso a Venezia per la costruzione de’ suoi navigli, non abbisognano di ricordo nè di commento. b) Leggi per la tutela dei cittadini. Non furono tanto stravolte relativamente a verun governo le idee, falsati i fatti, quanto relativamente al governo veneziano. Dapprima 1’ ignoranza, poi la malevolenza e il pregiudizio concorsero a rappresentarlo come il tipo del tirannico dispotismo, e non fu sola l’immaginazione de’poeti e de’ romanzieri ad impadronirsi del soggetto e colorirlo delle tinte più nere, ma storici eziandio di non poca levatura concorsero a dar l’apparenza di verità a ciò che non fu se non menzogna ; a spacciare per sistema ciò che non fu se non errore od abuso, inevitabili sotto qualunque forma di governo, nel procedimento penale. Mentre essi ci parlano di trabocchetti, di bravi, di violenze, di sopraffazioni di nobili contro il povero popolo, non ci fu Stato d’Europa ove questo fosse maggiormente protetto, quanto nel veneto, la classe no- (1) 3 genn. 1313-4 : Quod illi Inquìsitores de Decerti qui sunt fa-cti et fient de cetero teneantur per sacramentum quod fecerint Cons. X, examinare, inquirere et facere facta sibi comissa et perquìrere et tra-ctent omnibus modis qui sibi videbuntur necem proditorum. Magnus c. 16.