* 6 Il fallito tentativo del Bocconio portò la solita conseguenza, quella cioè di vieppiù aggravare le condizioni della parte soccombente. Difatti il 22 marzo 1300 fu per legge del Maggior Consiglio resa più difficile l’ammissione di uomini nuovi (1), mentre la fine infelice dei cospiratori e una nuova guerra sopravvenuta contenevano il popolo. I Padovani avevano eretto un forte presso alle paludi a difesa delle loro saline, e la Repubblica mandò a lagnarsene Andrea Zane, Marco Quirini e Michele Morosini (2). Rispose Padova coll’ invio d’ altri ambasciatori, Matteo de Cortesi, Pietro Giudice d’ Alticlinio, Zambón d’ Andrea, e Andrea Nodaro della Yalle (3), ma le conferenze non condussero a pacifico accomodamento. Fecero quindi i Veneziani costruire dal canto loro una bastita che impediva il passaggio delle acque salse alle saline padovane, e vi mandarono di presidio Roberto Morosini e Filippo Belegno con buona mano di truppe. In pari tempo ordinavasi una leva di genti, il cui comando fu affidato a Giovanni Soranzo. Non tardarono a cominciare le ostilità : il Soranzo assalì una not- Saba Zordan, Donado Ziera, Zuane Rosso, Dario Zuccol, Pietro Erizzo, Marco Guzoni, Zamaria Dolce. Seguono poi quarantadue nomi di banditi. Ecco come racconta l’avvenimento il cancelliere Caresini : Quidam Marinus Bocono popularis cura certa suis consortibus et sequa-cibus ordinaverat et tractaoerat versus Dnum ducerti proditionem et principaliter in destructione suae personae. Propter quod sciens dictus magnificus dux kunc Marinum prefatum cura aliquibus aliis fecit capi et detineri nec non inter duas columnas marmóreas, que sunt prope januam Palatii magnam eos, ut decebat, turpissime fecit suspendí. Per le quali parole di questo scrittore pi’ossimo all’ avvenimento vengono smentite quelle favole che il Bocconio si sia presentato al Maggior Consiglio picchiando colle armi all’uscio perchè gli venisse aperto, che i consiglieri tutto ad un tratto levandosi e traendo le armi lo circondassero, ecc. (1) Die 22 martii 1300 in M. C. Capta fuit pars quod injunga-tur capitulan Consiliarorum, quod de cetero non debeant dare aliquem hominem novum ad faciendum ipsum eligi ad M. C. nisi prius captum fuerit per majorem partem de XL congreghtis a XX sursum etc. (2) Commemoriali I. 35, 36. (3) Caroldo.