107 sione ducale. Erano Pietro Grimani, Catarino Dalmario, Marco Morosini, Biagio Zeno, Gio. Foscarini (1), i quali tra altre cose stabilirono che lo stipendio del doge fosse quin-dinnanzi non di L. 4000 ma di L. 5200, da pagarsi trimestralmente ; non potesse da sè solo convocare arengo o conciono neppure per le cose spettanti alla chiesa di s. Marco, benché di questa avesse il patronato ; dovesse avere per decoro vasi d’argento del valore di sessanta lire de’ grossi (600 zecchini) ; avesse venticinque servitori cui darebbe due vestiti 1’ anno ; prendesse per le spese necessarie un mutuo di lire tremila dal Comune tra cinque giorni dalla sua assunzione, e determinavasi il modo della loro restituzione per rate (2). Queste furono le disposizioni principali ; le altre erano volte a sempre più restringere l’autorità e i poteri del principe. Decretavasi altresì dovesse il Comune fargli una zoja o diadema da conservarsi dai Procuratori e di cui il doge avrebbe a servirsi nei dì solenni, non che un Bucentoro a decoro della sua persona e dello Stato (3). Adunavansi poscia gli elettori colle solite formalità per l’elezione del nuovo doge ; il gastaldo Adamo giurava pub- (1) Libro Spiritus, 66 t.° (2) It. super cap. 82 incipiente preterea debemuus habere mutuo etc. videbitur sapientibus q. corriyatur q. habere debeat mutuo libr. tres mille venetiar. infra V dies proximos postquam intraverit in ducatum. Morendo fra due anni il danaro ricevuto non veniva restituito ; se moriva nel terzo anno si doveano restituire sole lire mille, se nel quarto volevasi restituita tutta la somma, in tre rate annuali, come avrebbe dovuto fare il doge vivendo oltre i tre anni suddetti. (3) Item videtur pdictis sapienti!), quod ponatur in provisionib. q. p. Coe fiat zoja Dni ducis non expendendo pro ipsa ultra libr. centum quinquaginta grossor. (1500 zecchini) quam conservare debeat pro Procuratorib. s. Marci in Procuratia, et in festis ordìnatis in quibus Dns dux illam portat in capite, eidem dure debeant et facto festo illam recipere et consei-vare ut est dietimi, Bucentaurum quoque a Coe habere debeat. Spiritus p. 66 t.°