344 vano gli emolumenti del doge e de’ suoi consiglieri, le solite elemosine a Natale e Pasqua, gli uffiziali delle varie magistrature, gli stipendii ai baili di Cipro e Trebisonda, al Console della Tana (Crimea), al console di Puglia, al bailo e suoi consiglieri di Costantinopoli, al conte e allo stimatore di Grado, al Yisdomino di Aquileja, al console di Ferrara ; inoltre le spese delle carceri e loro custodia, di carta ed inchiostro per gli ufficii, delle palottole pei suffragi e dei bossoli relativi, dei campanari e banditori ; si provedeva a quanto occorreva per Caorle, Lido Maggiore, Torcello, Murano, Torre delle Bebbe, Capodargine, pei medici del Comune e per gl’inquisitori alle eresie, pei capitani degli appostamenti di finanza, pei bersagli, per ponti e ripe, corrieri e spese minute, permettendo eziandio a tutti gli altri ufficiali di magistrature, aventi introiti di danaro, di levare da questi il proprio stipendio, supplendosi dalla detta somma di lire 6700, solo in quanto quegl’ introiti non bastassero (1) ; disposizione che potea troppo facilmente dar campo a peculati, e non di rado invero ne avvenivano. Entravano pure -nella detta somma le spese necessarie alla custodia del golfo e dell’ Istria, l’assegnamento al patriarca d’Aquileja, le occorrenze per Capodistria e Negroponte ecc. Quanto sopravanzava delle rendite veniva deposto in Procuratià per soddisfare al prò di cinque per cento degl’im-prestiti (2), senza perciò pregiudicare punto alla loro libera et Comilictrìi habere debeant lib. VIm Vile prò quolib. mey.se. Cod. CXCI, cl. X lat. alla Marciana e Misti. (1) Intelligendo q. omnes ofjìciales vetieciar. q. eor. officiis habent intratam pecuniae et recipiunt pecuniam p. communis possint de dieta entrata sibi solvere de eor. salariis et alias expensas necessarias facere. (2) Item de. dido monte et suina omnium reditum cois solvant infrascripta, videlicet. Primo, o prò C. de proficuo illis qui fecerunt et /aduni imprestila cornimi.