60 portando quattro quinti de’ voti (Í), veniva respinta. Pote-vasi ballottarla fino a cinque volte (2), non raggiungendo il numero de’ voti richiesti, la querela consideravasi caduta (3), o rimettevasi ad altro magistrato. Quanto poi alle denunzie non sottoscritte, richiedevasi che i Consiglieri del doge e i capi dichiarassero prima tutti d’accordo, contener esse materie di Stato ed oggetti di alta importanza pubblica (4). Poscia passando ai voti, tale dichiarazione doveva ancora riportare cinque sesti dei suffragi del Consiglio (5). Ma la querela, sebbene per tal modo qualificata grave, non intendevasi perciò accettata, mentre ciò dipendeva da una nuova ballottazione in cui avea a riportare quattro quinti de’ voti (6). Allora il secretario registravala nel libro delle querele per avviarne il processo. Se quelle denunzie non toccaA^ano la sicurezza dello Stato o dei cittadini ed erano stimate di lieve importanza, si bruciavano (7). Accettata la querela, l’Avogadore faceva (1) Parte 2 mag. 1647. Cod. DCLXVJII/cl. VII, it. — Francesco Vordizotti per molti auni secretario del Consiglio de’ Dieci raccolse ed ordinò tutte le leggi in un libro intitolato : Ordine che si tiene nel Cons. X, il quale venne accolto e approvato dal Consiglio stesso colla seguente parte 26 agosto 1667. — L’anderà parte che per autorità di questo Consiglio resti l’opera stessa con attestato di aggradimento come frutto continuo delle esperimentate'fatiche di esso N. U. Francesco Verdizotti e stabilito che per potersi con facilità perpetuamente godere a pubblico servigio e a sua degna comenda-zione ne siano fatte le copie in pergamena da conservarsi non solo sopra il tribunale ma da portarsi sempre nell’Ecc. Consiglio perchè possano essere a soddisfazione di cadauno nel medesimo Consiglio vedute e considerate a fine che il tutto passi con buona regola et in conformità di quanto dispongono le leggi stesse ». Cod. DCLXYI. (2) 11 mag. 1647, id. (3) ibid. parte 2 mag. (4) 1647 mag. 11. (5)_ « Sono prudentemente introdotte queste ristrettezze affine che la malignità non s’insinui con la faccia dello zelo ad oppressione di qualche innocente ». Muazzo, Jlist. del Governo della li. P. (6) Per legge 27 mag. 1680 tanto la dichiarazione quanto l’accettazione dovevano essere ballottate cinque volte. Capital. Cons. X. (7) « Non m’impazerò però nelle polizze ovvero lettere che ver-