860 La seguente commissione ai consiglieri di Creta’ del 1350 (1) ci porge un’idea della cura che il governo metteva alla tutela dei sudditi e specialmente all’ amministrazione della giustizia. I due consiglieri posti a fianco del duca restavano in carica due anni ; fra un mese dal loro ritorno aveano obbligo di presentare una relazione sulla condizione dell’ isola e del Levante ; non poteano comprare nè vendere, nè mutuare dei beni del Comune, nè esercitarvi traffico ; raccomandavasi loro di non favorire o sfavorire alcuno per propria passione, non accettare dono, nè lasciarne accettare dai loro famigli, non andassero a pranzo da alcuno, nè altri invitassero ; nè conducessero seco figli, nipoti o fratelli addetti a traffico. Badassero soprattutto di non porro angario nè vessare i sudditi, fossero cristiani, od ebrei, solo mettendo quelle imposte che richieste fossero dal vantaggio del Comune (2) ; vigilassero che il duca adempisse esattamente alla sua Promissione e amministrasse buona giustizia ; non tollerassero nè dessero ricovero ai corsari ; fossero col duca, col socio di questo e coi Cinque alla Pace a definir le sentenze ; ammonissero quelli tra i Veneziani che si comportassero male verso gli abitanti, e li punissero senza rispetto. Le frequenti rivolte dell’ isola diedero però motivo a disposizioni più rigorose che non fosse riguardo ad altri possedimenti, onde nella stessa commissione si legge : i consiglieri non permettessero che più di due latini si associassero ad un greco per presentare qualche petizione al duca, nè che più di due latini con otto servi andassero incontro all’ arrivo di qualche greco, nè alcuno di questa na- (1) Cod. LXXI, cl. XIV, lat. alla Marciana. (2) Inhibemus autem tibi q. nulli persone subditae Cois tam xpiane qiiam judee angarias vel aliquas exationes imponere vel facere imponi debeas, nini per utilitate Cois.