ruzione del secolo fosse anche in quelli penetrata, al che facea uopo porre pronto ed efficace riparo, considerando, che « sulla base della religione e della pietà furono stabiliti i primi fondamenti di questa Repubblica, e i nostri sapientissimi progenitori, gelosi custodi dell’ onore del signor Dio, ebbero anele la benedizione di vedere dilatati i confini del loro dominio e prosperate le gloriose azioni di questa patria » (1669 ag. 26). Un tribunale che in tutt’i suoi decreti si esprimeva con parole di tanta pietà e religione non poteva essere il tribunale di fatti esecrandi. Dopo quanto siam venuti finora sponendo circa alla giustizia del Consiglio de’X, e alla coscienza ch’esso metteva ne’ suoi procedimenti, ci resta ancora ad esaminare quali fossero i castighi e le pene. Storico imparziale, noterò i fatti quali mi fu dato di scoprirli, senza reticenze, senza esagerazioni; ma si ricordi che a que’ tempi la condanna era nello stretto senso della parola una punizione, una vendetta quasi della legge sul colpevole ; 1’ idea di unire alla punizione un mite sentimento di umanità e la possibilità dell’ emendamento è di una molto progredita civiltà. Le pene adunque inflitte dai Decemviri erano : le ammende pecuniarie (1) unite alla punizione corporale ; il bando, il quale veniva proclamato con facoltà di uccidere il colpevole che si fosse lasciato trovar fuori del suo confinamento ; il carcere a tempo od in vita ; la galera ; la mutilazione di qualche membro ; la morte o in pubblico o secreta, più o meno truce. Al bando andavano spesso uniti gravi disordini, poiché ad alcuno poteva avvenire d’essere denunziato a sua insaputa e come innocente non comparendo, trovarsi proclami.) Uno arrestato con stilo indosso abbia due mesi di camerotto e tre tratti di corda e D. 200 d’ ammenda od altri tre mesi di carcere. 30 ott. 1682. Leg. Cons. X, a stampa. Voi. III. 10