59 mani d’un decemviro nemmeno indirettamente spirato che fosse il suo anno) ; non si arrogherebbe di disporre arbitrariamente dei danari della cassa del Consiglio o di far doni e provisioni ; userebbe infine in ogni caso del massimo riserbo, sempre premuroso di conformarsi pienamente alle leggi. Occupato che aveano il doge, i suoi consiglieri, gli avogadori, i decemviri e loro capi i posti assegnati, face-vasi avanti il secretario e cominciava dal leggere le lettere che al Consiglio fossero state indirizzate : poscia rendeva conto delle querele o sottoscritte od anonime che fossero state presentate personalmente, o trovate nelle così dette bocche del Leone (1). Se la denunzia era sottoscritta, dopo lettone il contenuto, se ne ballottava l’accettazione : non ri- (1) Quanto alle Casselle delle denunzie o cosi dette Bocche del Leone è a notarsi la seguente importantissima Parte o deliberazione 13 agosto 1635. « La Cassella delle denunzie era stata instituita soltanto per permuta e baratto delle ballotte (nelle elezioni) e per bravi. — Tuttavia l’esperienza va facendo frequentemente conoscere che vengono in essa cassella portate denuncie concernenti ogni altra materia piuttostochè alcuna delle dette sopra espresse e molte volte da malevoli con intenzione di nuocere, anzi con ialse invenzioni e con calunnie che con oggetto di soddisfare con la verità alla ragione o alla propria coscienza, lo che può causare gravissimi danni et pregiudizi nella vita et nell’ onore dei particolari d’ogni condizione, con nota anco delle famiglie ; essendo però giusto et necessario proveder in modo che resti dalla radice troncato il disordine et non pregiudicato a’doveri della giustizia, l’anderà parte che non possano in avvenire esser portate, lette et accettate in questo Consiglio altre denunzie, lettere, scritture che si ritrovassero in detta cassella fuori che quelle concernono le due materie sopra dette di permute o baratti di ballotte et di bravi et vagabondi ».« Quanto poiaquelle che contenessero materie di Stato ovvero grandissimo interesse della signoria nostra (così altro dee,reto 2 mag. 1647) da esser con precedente deliberazione di questo Consiglio dichiarato e conosciuto che la materia sia in effetto tale, nè questa di-chiarazioue s’intenda presa se la parte non averà prima tutte le ballotte dei consiglieri e capi che si ritroveranno in Consiglio, poi li 5;6 del medesimo Consiglio. Dopo di che sia poi ballottata la materia con li 4/5 dovendosi la dichiarazione come la parte dell’accettar le scritture quando occorre, esser in caso di pendenza ballottata cinque volte nel medesimo giorno, sicché ne segua subito la deliberazione ». Capítol. B. all'Arch.