40 anziché dare nuovi incarichi ai Consigli esistenti, meglio convenirsi crearne uno nuovo appositamente, e perciò la proposizione non fu approvata (1). Altre due vennero allora presentate. Era la prima, che pei fatti predetti si avessero ad eleggere dieci individui colla facoltà ed autorità già disegnata, ai quali fossero da aggiungersi i capi dei Quaranta. E i dieci si eleggessero a questo modo : « che per questo Maggior Consiglio sieno nominati dieci per una mano (collegio elettorale) e altri dieci dal doge, dai consiglieri e capi di Quaranta, da essere poi approvati 'ad uno ad uno da questo Consiglio, non potendo ammettersi se non uno per famiglia, ma potendosi scegliere tra i Procuratori e da ogni altro Consiglio senza che perciò perdano il posto che già occupassero ». L’ altra proposta era eguale alta precedente, colla sola emenda che i dieci potessero essere tolti da ogni uffizio fuorché da’ Procuratori, e che avessero a rimanere in posto fino a s. Michele, osservando gli ordini d’ ufficio ecc. (2). E questa appunto vinsè la prova e le fu data tosto esecuzione. Uscirono quindi nuovi decreti : fosse permesso ai nobili di recarsi armati al Maggior Consiglio (12 luglio), si radunasse il Consiglio a porte aperte (19 detto); cento uomini armati avessero a scorrere con barche le lagune e i canali ; altri dugento scelti dai capi sestieri fossero deputati a custodire la piazza ; dieci uomini almeno fossero ogni 9 notte alla guardia di ciascuna contrada ; nessuno potesse (1) 1310 10 lug. Cum poneretur quod omnia ista negotiaìstar. uovitatum et omnia quae ad ìpsa quocumque, modo spectarent, vel possent spedare, committantur Consilio de XV cum capitibus de qua-draginta, prò quii), omnib. et occasione ipsor. et eor. quae spectarent ad ea, possint expendere et omnia alia providere, ordinare et facere quae eis videbuntur, et omnia quae in preditis facta erunt per ipsos, sint firvia sicut facta essent per Majus Consilium. Capta de non, p. 73. Presbiter. (2) Presbiter, ibid.