Capitolo Terzo Del Consiglio de’ Dieoi. — Modo di sua elezione. — Suoi Capi. — Capitolare di questi. — Adunanze del Consiglio. — Come composte. — Suo giuramento. — Lettere e denunzie. — Rito o procedura del Consiglio. — Materie spettanti al Consiglio. — Leggi a tutela dello Stato. — Leggi a tutela del buon costume. — Punizioni. — Carceri. — Pozzi e Piombi. I continui movimenti narrati, le apprensioni che per molto tempo ancora si mantennero, diedero motivo a prolungare la durata del Tribunale eccezionale, a principio istituito solo per l’urgente bisogno del momento e a procacciarne alfine la stabilità (1). Era incirca ciò che or si direbbe un giudizio statario, procedeva alla spiccia, ma non arbitrariamente, non ingiustamente, non senza norma e regole nei suoi giudizii. Le quali anzi erano strettissime, nè potea dipartirsene, formando quello che allora chiamavasi il Rito. Tuttavia il mistero in che furono sempre avvolte le sue azioni rendevalo tremendo, e ne derivarono false idee che si propagarono fino al giorno d’ oggi e che si dura molta fatica a sradicare dalle menti. Laonde abbiamo creduto opportuno di porre particolare studio intorno alle sue leggi, ai suoi procedimenti, alla parte eh’ egli aveva nell’ amministrazione dello Stato, esaminandone con animo imparziale i registri, i capitolari, i libri che di suo ordine compila- (1) 20 lug. 1335. Spìritus p. p. 178 t.° e conferma nella concione pubblica, ìb. p. 233, 3 novem. 1339. — Cum Cons. de X de proximo compteat et est sicut est manifestimi consitium utilissirnum et conser-vatorium nrae terrae et domimi, capta fuit quod ipsum Cons. confir-maret perpetuo in primo arengo quod fieri debeat cum libertatib. con-ditionib. et ordinib. cum quib. est modo.