68 blica, venerando vegliardo, supremo custode delle leggi e che col piede alla tomba, dovea più ohe mai vigilare a serbarsi pura la coscienza. Con quanta precauzione fossero scelti gli altri individui, abbiamo veduto. Nel 1365 il Consiglio nel giudicare la congiura Falier domandò un’ aggiunta di altri venti tra i principali e più assennati cittadini, con voto al paro degli altri (Legge M. C. 1356) (1), ed essa divenne poi di regola ma in vario numero ; e con questa, che i Veneziani chiamavano Zonta, il Consiglio venne a formarsi nei casi gravi di trentasette e più individui, guarentigia più che sufficiente alla regolarità dei suoi procedimenti. Il Consiglio ogni anno rinnovato, ascoltava, nella sua prima adunanza, la lettura del suo Capitolare, e prestava il giuramento. Prometteva per questo ciascun decemviro di provedere con ogni suo potere all’utile e all’ onore di Venezia; fedelmente osservare i comandamenti del doge e dei capi ; scrupolosa secretezza nelle cose trattate nel Consiglio, tanto riguardo alle persone quanto alle carte lette e ai discorsi tenuti ; non mancherebbe alle sedute del Consiglio ; non permetterebbesi alcun abuso d’autorità, deviando da quando nel Capitolare stesso veniva determinato ; asterrebbesi dal voto ove si trattasse di votare una deliberazione a cui egli avesse pi'eso parte ; darebbe sempre il suffragio segreto (mezzo opportuno a mantenerne l’indipendenza) ; non broglierebbe nè favorirebbe per niun modo 1’ ammissione d’ alcuno nel Consiglio de’ Dieci (e con ciò miravasi ad impedire che il potere si conservasse nelle allora non per assolver o condannare, ma solo per affari urgenti di Stato. Capitolare B. (1) Cod. DCCLXXIX e Clericus Civicus, p. 283. Non era però la prima volta che al Consiglio de’ X fosse data un’ aggiunta : già erasi unito col Consiglio de’ XYII per le novità dell’ anno 1315. Clericus Civicus p. 11 t.°