355 (curiae forinsecorum) gli Avogadori di Comune (1), gli Auditori, i Cinque alla Pace, i signori di Notte, i Capose-stieri (2), i Capi Contrada, gl’ Inquisitori ai sospetti (3). b) Finanze. Gli ufficiali delle Ragioni vecchie, del dazio del vino, sopra Rialto e sopra il sale, i visdomini del mare, i yari ufficiali all’ oro e all’ argento e alla zecca, i (lj Studiosus ero ad inquirendum omnes offensiones factas coi Venerar. tam de homicidio quam de ravbaria et ipsii inquisitis placi-tabo ipsos corarn duo duci et coiisilio et in quadragìnta et in aliis curiis ubi erit necesse et operabor toto posse quod diete offensiones emendentur sine dilatione. Capitolare Avogaria all’Archivio. (2) Quanto fosse gelosa la Repubblica nel mantenimento dell’ordine pubblico, e nell’ osservanza delle leggi circa alle associazioni, è dimostrato da quanto avvenne nel 1399 relativamente alla compagnia dei Bianchi. Un movimento generale di devozione s’ era introdotto nelle popolazioni, uomini e donne in cappe bianche andavano proces-sionalmente di città in città cantando l’inno Stabat mater dolorosa, gridando tratto tratto Pace e misericordia ed eccitando ovunque alla penitenza, alla reconciliazione, alle opere di devozione. Tentò un frate Giovanni Dominici dell’ ordine de’ Predicatori d’introdurre la setta anche in Venezia, e celebrata la messa a b. Geremia, mosse, preceduto dal Crocifisso, seguito da grande compagnia di uomini e donne, religiosi e secolari, verso il campo ss. Giovanni e Paolo. Ma colà trovarono il capo del Consiglio dei Dieci, che strappò il Crocifisso di mano ad Antonio Soranzo, e fece disperdere la processione. Introdotto poi il processo contro al Dominici, ad un prete Leonardo Pisani e al suddetto Soranzo, il primo fu bandito per cinque anni, il Pisani ed il Soranzo per uno. Fu posto il partito di procedere anche contro altro frate Girolamo da Treviso, ma non fu vinto : venne preso all’incontro di ammonire seriamente tutti quelli che intervennero alla processione, ricordando loro badassero bene di astenersi d’ ora innanzi dal far cosa contraria alla volontà del Governo. E nel 1329 tenendo certo Francesco Becchi di Lucca un’adunanza de’ suoi concittadini nella sua casa a s. Leone, quando giunsero le notizie della presa di Lucca, tu accusato in Consiglio de’ Dieci, e bandito (Avogaria del Comune, Raspe I, p. 17). (3) Fino dal 1386 troviamo ricordati tre Savii sopra i sospetti, di origino ancor più antica e che per 1’ utilità loro nelle condizioni d’ allora venivano rinnovati. Ciascuno di essi aveva facoltà di far arrestare ; però solo a pluralità di voti potevano torturare, o metter in libertà ; parendo ad uno di essi dover portare la cosa a qualche Consiglio, poteva farlo, placitando (accusando) il reo come fanno gli Avogadori ; duravano sei mesi in carica e non potevano rifiutare ; erano eletti per due mani di elezioni nel Pregadi ed inoltre per scrutinio fra il doge, i consiglieri, i capi dei XL, e i Savii del Consiglio (Misti Senato, ult. sett. 1386, p. 93).