Ì33 sero a nominarsi in istrettissimò conclave tre candidati al carico di nuovo podestà. I tre nomi doveano essere poi ballottati nel Consiglio, quello che riportava il minor numero di voti dovea essere terzo podestà, poi riballottati i due altri, quello che avea più suffragi era prima podestà per sei mesi, poi succedevagli 1’ altro. Il Podestà non poteva essere uomo macchiato d’ alcun delitto, nè di Treviso, Belluno, Feltre, Friuli, nè di paese soggetto ad alcun tiranno. All’ entrare in carica prestava giuramento di fedeltà alla Repubblica e di fare esatta, imparziale giustizia ; leggerebbe il suo capitolare o giuramento ogni mese ; non accetterebbe pranzi, alloggio, doni, nè per sè, nè pei suoi subalterni ; nè la moglie nè altra donna di sua famiglia verrebbe in Treviso o nel suo distretto durante il tempo del suo uffizio ; nè potrebbe ritenere presso di sè oltre quindici giorni alcun fratello, figlio o nipote d’oltre dodici anni ; eleggerebbe otto savii, cioè quattro dei cavalieri (mi-litibus) e quattro del popolo per ogni quartiere i quali al levarsi rumore nella terra o al suonar dello stormo accorrer dovrebbero con quattrocento uomini alla difesa del palazzo ; sarebbero istituite guardie nelle varie parti della città, e date armi a uomini probi nelle ville che accorressero al bisogno. Accadendo un incendio, tutti gli uomini d’ arme doveano concorrere al palazzo, eccetto quelli del quartiere ove era il fuoco; i portatori di vino doveano prontamente recarsi sul luogo coi loro bigonci ; sarebbero sempre pronte cento buone mannaje, quindici ramponi di ferro, sessanta scale da conservarsi nelle contrade, insieme con grandi fanali di ferro da innalzarsi come segnale al caso di incendio o d’ altro rumore. Era obbligo del Podestà ricevere qualunque petizione, farla leggere ed esaminare fra tre giorni nella curia degli