78 parte del Rio o canale, erano brevi stanzini, non pero tali che la persona non potesse tenervisi ritta, nè sì insopportabilmente caldi nella state e freddi nel verno come descrissero i romanzieri. Sotto al coperto di piombo era grosso tavolato di legno : la luce veniva da un finestrino nell’alto ; un ventilatore all’ uscio serviva a cambiarvi l’aria. Ai prigionieri era conceduto a certi tempi anche il passeggio nei corridoi : terminalo il processo si concedevano loro le visite : mangiavano e vestivano a modo loro, e molti ricordano negli ultimi tempi le tavole imbandite da un finanziere, assai noto per le sue dovizie e per le truffe, non che quelle d’altro ricco Bergamasco ivi condotto per colpevole uso fatto delle armi (1). Quei luoghi del resto furono destinati a prigione solo nel 1591 (2) a disposizione degl’ Inquisitori (3). La condanna di galera era quale altrove praticavasi. In certi delitti troviamo ricordata la mutilazione di qualche membro del corpo, lo strappamento degli occhi o della lingua ecc. La morte veniva data o per pubblica decapitazione o con appendere il reo alle finestre del Palazzo o fra le due (1) Ibid. Minute del t. I dell’ opera suddetta. (2) 15 marzo 1591. » Occorrendo alli inquisitori nri contro li propalatori dei segreti bisogno del luoco sopra la Camera dei Capi per P intertenir die alle volte convien loro di far di qualcheduno per cose spettanti all’ufficio suo et anco per alcuno che si appi-esentasse, nè avendo che luoco darle per assicurarsi delle loro persone e che non le possa esser parlato, che le prigioni di questo Consiglio sono troppo aspre invero alli intertenuti et presentati : L’anderà parte che possine i predetti inquisitori valersi del detto luoco sopx-a la camera delli Capi tanto per li intertenuti quanto per i presentati per quel tempo et in quel modo che lor parerà per occasione però di cose spettanti al suo carico come è predetto, et questo non ostante la parte presa in questo Cons. il dì l.°febb. 1585». In Cons. X. Per siffatte carceri di inquisizione intendonsi appunto i Piombi. (8) Ciò è dimostrato da quanto leggesi nel Registro Criminale N. 89, p. 65. « Che la facoltà che hanno gl’ Inquisitori nostri di Stato di potersi valere dei luochi sotto i Piombi delle soffìte dei capi di questo Consiglio per mettervi in casi gravi, prigioni commessi al loro magistrato » ecc.