72 ogni diligenza impedire il broglio e 1’ ambito nelle prime dignità dello Stato, ben sapendo che solo da probi e capaci magistrati può venir debitamente tutelata la giustizia e bene amministrata la cosa pubblica. c) Leggi pel buon costume. Altra parte rilevantissima era affidata al Consiglio dei dieci, ad era quella del pubblico costume, tanto più necessaria quanto che dal numero dei casi e delle condanne che troviamo registrati nei libri del Consiglio, del magistrato della Bestemmia da esso delegato e della Quarantia criminale chiaro apparisce che grande dovea essere anche in Venezia come altrove la scostumatezza. A queste si riferivano le varie leggi sulle maschere, sul lusso disordinato, su certe fogge inusitate dai padri ; dai paggi, lacchè e staffieri onde restino divertiti quegli scandali e quegl’ inconvenienti che possono produrre effetti perniciosi e pubblico notabile pregiudizio (1) (1631, 9 luglio), sui casini specialmente ad uso di ballo (30 dicembre 1704), sulle scuole da ballo (30 die. 1704), sugli spettacoli e sui teatri ; sulla questua girando per la città con pifferi, al che richiedevasi speciale licenza del Consiglio (28 sett. 1534) (2). Ma soprattutto le chiese e i monasteri erano oggetto di molte e ripetute leggi. Compian-gevasi come i santi luoghi divini non più fossero frequentati a pia devozione, ma a ricreamento e frascherie : come i monasteri fossero visitati da ogni condizione di persone con fini di sconci od illeciti trattenimenti : come la cor- bejos magnis libertatibus et singularibus imunitatibus conservai et tuetur, vini nullam alieni inferre permittunt, nulltis alterius oppres-sor est, nullus alieni habitaculi invasar, secura sunt omnia. (1) Magnus, libro del Cons. de’ X, 13 lugl. 1664 p. 28 e Capitolare N. 78, p. 184 e 15 lug. 1593. (2) Rubrica ecc. nella Raccolta Manin. Da ciò vedesi quanto sia antico il costume dei suonatori questuanti.