ÌB6 libro XVI ove si parìa dei medici, dei chirurghi, de’ farmacisti, dell’ annona, de’ bottegai : nessuno possa medicare se non è riconosciuto esperto dell’ arte : i farmacisti non diano alcuna medicina solutiva o lassativa senza ricetta, non fabbrichino teriaca senza la sopravvegghianza dell’ autorità -t quattro volte al mese, si vadano ad esaminare d’improvviso i pesi de’ bottegai (1) ; il magistrato invigili sui beccai, sui fabbi’icatori di cacio ecc. ; sulla misura del pane, e che se ne faccia a miglior mercato pei poveri in tempo di carestia. Vengono poi le leggi civili circa a testamenti, cause, pegni, appellazioni, avvocati e notai ; infine le leggi criminali, o del maleficio. L’accusatore era tenuto di dare al giudice in iscritto con tutta precisione, con testimonii e giuramento, 1’ accusa che veniva tosto registrata : concede-vasi all’ accusato quindici giorni di tempo per la difesa ; con facoltà altresì di rinnovare il suddetto termine. L’ accusatore desse malleveria di pagare la pena e di compensare il doppio delle spese all’ accusato se non potesse provare 1’ accusa : non si privasse della libertà chi potesse offrire malleveria per una colpa la cui pena fosse un’ammenda in danaro. Gravi pene all’ incontro erano minacciate a chi tenesse alcuno rinchiuso o in un castello o in altro luogo qualunque ; proibito il sottomettere alla tortura, se non per decisione della curia del Podestà e degli anziani, e quando già abbiasi una semiprova o forti indizii ; e fos-servi sempre presenti uno degli anziani e uno de’ signori al maleficio. Fra le pene corporali ve ne sono come al solito di atroci. Noteremo per ultimo, siccome pruova dell’ ingerirsi che allor faceano le leggi in ogni parte della vita privata, quella disposizione per la quale una donna che prendesse (1) Lib. XVI, p. 94.