- 558 - procedurale, giacché dopo le Novelle dell’anno 1897, è il nostro Regolamento elettorale comunale giuridicamente il più moderno che ci sia in Austria. Non si guasti per carità, quanto abbiamo di nuovo e di buono. Se in questo senso, si desidera proprio ancora una riforma legislativa, s’introduca tutto al più, invece della votazione orale o per ischeda aperta, del § 25, il suffragio segreto, con schede, accessibili a tutti, senza limitazioni; da acquistarsi nei pubblici traffici, a rnò di esempio, come si usa per le bianchette delle cambiali. Il formato ed il colore di cotali schede, dovrebbero essere debitamente stabiliti dai fattori competenti. — La votazione orale, come adesso esiste, è ineffettuabile nella pratica, giacché non si può pretendere dall’elettore che reciti a memoria, dodici nomi. — Le schede poi, di diverso colore, a seconda dei partiti, che gli elettori presentano, molte volte non si leggono e vengono indicate negli elenchi di votazione a seconda del loro colore, con l’indicazione: come il N. 1, il N. 2, il N. 3 — ecc. — locchè non corrisponde affatto alla legge, mentre l’osservanza della forma è anche garanzia meritoria della sostanza. Farebbe d’uopo di correggere quà e là la redazione della parte stilistica e — come si disse — di pubblicare un’ edizione ufficiale di tutto il Regolamento, mentre i testi serbo-croato, italiano e tedesco, non sono sempre esattamente concordanti. Dunque, in particolare, presenterebbesi forse opportuna una conveniente riforma del § 1 Reg. el., nonché la rettifica di altri paragrafi e l’eliminazione di alcune dizioni, ad esempio quella del § 15; per cui nell’eventualità, che nel primo Corpo non ci fosse almeno di elettori il doppio numero in confronto ai Consiglieri da eleggersi, tale numero dovrebbe completarsi coll’ aggiunta dei prossimi comunisti più rispettabili („ima se do toga broja dopuniti sredstvom cienjenih obcinara“). Nel diritto elettorale non si deve far questione di Comunisti più o meno rispettabili, giacché quelli che possiedono le qualifiche di legge sono egualmente rispettabili ed hanno tutti perfettamente eguale diritto di voto, mentre il rispetto e la stima, sono bellissime cose, ma in questioni di diritto elettorale non ci entrano affatto. Queste ed anche altre modificazioni accessorie, forse suscettibili di discussione, potrebbero studiarsi, guardando sempre di non tangere l’essenza del Regolamento. Non occorre neppur dire, come quanto venne ora rilevato, e quanto venne svolto, nella Sezione nona, sulle condizioni speciali dei nostri Comuni, si riferisca sempre, ad argomenti de lege ferenda, mentre la legge vigente non si discute, ma si applica. Anche circa i punti suaccennati, una più diffusa esposizione dovrebbe venir sviluppata nella parte di dettaglio, in una eventuale continuazione della presente opera.