“ 53° “ Per T inserzione nei corpi elettorali, deve prendersi in considerazione solamente quell’ importo d’ imposta, che all' epoca della pubblicazione delle liste elettorali, era di fatto risultante dalle prenotazioni steurali. A cambiamenti, più tardi avvenuti, non è da aversi riguardo. (Corte amm. 6/12 1902, N. 10,457, 1386, A). Per 1’ inserzione nelle liste elettorali comunali, deve venir preso in considerazione solamente quell’ importo dell’ imposta casatico che risulta, dopo detratti gli abbuoni previsti dagli articoli Vili e IX, della Legge 25 Ottobre 1896, B. L. I. N. 220. (Corte amm. 19/1 1904, N 672 e 673, B. 2298, A. e 2299, A). Depennazioni dell’ imposta fondiaria, a sensi della legge 12. Luglio 1896, B. L. I. N. 118, non costituiscono un semplice abbuono, bensì un cangiamento della prenotazione steurale pel rispettivo anno, ed è perciò che vanno prese in considerazione, nel caso siano avvenute fino al giorno della pubblicazione delle liste elettorali (Corte amm. 23/11 1904, N. 12.356, B. 3090, A). Siccome una firma singola non rappresenta una persona diversa dal suo proprietario (Inhaber), gl’ importi steurali della firma e del suo proprietario sono da comprendersi in una sola partita, per l’inserzione nelle liste elettorali (Corte amm. 5/7 1906, N. 7832, B. 4571, A). A proprietari di case, esenti da imposta, è da computarsi per l’inserzione nella lista elettorale comunale, solamente 1’ imposta del 5 % sulla rendita netta e non 1’ imposta ideale, che viene commisiirata solamente per causa delle addizionali. (Corte amm. 19/9 1899, N. 7497, B. 13.119). L’identità delle liste elettorali comunali è determinata dal contenuto delle stesse. Se perciò, invece delle liste rettificate mediante il procedimento di reclamazione, si adoperano per l’elezione liste trascritte, che però concordino perfettamente colle liste originali rettificate, non costituisce ciò un difetto del procedimento elettorale (Corte amm. 8/3 1900, N. 1386, B. 13.857).