— 49° — Imposizioni comunali §§ 82-88 Regolamento Comunale. § 82. Specie delle imposizioni comunali. „Onde sopperire alle spese, per iscopi comunali, non coperte giusta „il § 77, può il Consiglio comunale introdurre delle imposizioni comunali. „Tali sono: ,,i. le addizionali alle imposte dirette e al dazio consumo; „2. prestazioni reali per esigenze comunali; „3. imposte e contribuzioni, che non appartengono alla categoria delle „sovraimposte (Art. XV della legge 5 Marzo 1862).“ § 83 Addizionali alle imposte dirette. „— Le addizionali alle imposte dirette sono di regola da ripartirsi „sopra tutte le imposte di tal genere prescritte nel Comune, senza distinzione se il contribuente sia o meno membro del Comune, e da caricarsi „in misura eguale su tutte le specie di queste imposte.“ § 85. Addizionale al dazio consumo. „Con addizionale al dazio consumo può colpirsi soltanto il consumo „nel territorio comunale e non già la produzione ed il commercio (Art. „XV della legge 5 Marzo 1862“). Note ai §§ 82-85. Non può il Consiglio comunale abolire la tassa dell’ erbatico (,,tra-varina'1) e addossare le spese alle addizionali (Decisione 23 Maggio 1874, contenuta nel Decreto della Giunta Prov. 22 Giugno 1874 N 2555). Lo stesso vale per altri cespiti di rendita coni. p. e. la tassa pei boschi (,,su-marina") — Giunta Prov. 27 Genn. 1869 N. 3679 ex 1868. Qualora solamente il capoluogo sia soggetto al dazio consumo, l’addizionale del medesimo va a vantaggio del solo capoluogo. (Giunta prov. 31 Ottobre 1866. N. 768). Le disposizioni di legge, concernenti la copertura delle spese incombenti al Comune per iscopi pubblici (in ispecial modo anche per scopi scolastici) non possono venir cambiate da disposizioni private ed il Consiglio comunale non è autorizzato di accordare esenzioni dal rispettivo obbligo legale e di pronunziarsi per 1’ avvenire in questo riguardo. Moravia C. A. 15 Aprile 1880 N. 725 (B. 752). Il diritto d’imposizione del Consiglio com. è limitato per legge ed allo stesso non spetta il diritto di deliberare qualunque spesa. Il diritto d’imposizione sussiste soltanto ,;per iscopi comunali“, e questi sono determinati dalla legge. Moravia C. A. 18 Nov. 1887 N. 3135 (B 3769). L’impiego di proventi della proprietà comunale a scopi di culto (fornitura di legnami dal bosco comunale allo scopo di costruzione d’una cappella) non è ammissibile, involvendo questo impiego una contribuzione indiretta da parte di membri comunali non cattolici a scopi di culto (Art.