— 345 — erano soggetti specialmente i negozi e botteghe ove vendevasi vino, acquavite, altre bevande spiritose e generi diversi, con un importo parte fisso e parte calcolato sull’ approssimativa rendita dell’esercizio. — Non esisteva alcuna imposta o tassa personale. Non esistevano nemmeno imposte comunali, od altre simili, locali o distrettuali. — Traducendo animali di qualsiasi specie al mercato di Antivari, pagavano per i soli animali venduti, il 5 per cento del rispettivo prezzo di vendita. — Pagavano inoltre alla dogana di Antivari, un dazio di entrata su tutti i generi e le merci che importavano dall’ estero, in ragione dell’ 8 per cento del loro rispettivo valore, calcolato a tariffa. — Così pure, pagavano un dazio di uscita sull’olio, e ciò a peso, in ragione di un gros (circa io soldi) per oka (2 funti abbondanti). — Esisteva inoltre una tassa di pesatura. — Sulla piazza, presso la dogana di Antivari, vi era il pubblico pesatore colla bilancia, di cui per ogni bisogno di commercio e di traffico, doveva ciascuno servirsi, pagando una determinata tassa. Negli ultimi anni del governo turco erano anche attivate le marche da bollo per documenti e cambiali ed alcune tasse giudiziarie. — Il sale, veniva dal governo turco acquistato dall’ estero. — Del tabacco, era libera la coltivazione. — Sale e tabacco venivano somministrati ai consumatori per cura e coll’ intervento dell’ autorità turca, mediante postini di vendita espressamente concessi, dietro domanda e pagamento di una tassa. — Questi appalti poi smerciavano sale e tabacco, senza limitazione, al prezzo che loro meglio riesciva. — L’esportazione del tabacco era vincolata al permesso dell’ autorità turca ed al pagamento di una tassa di vendita o commerciale. Nel territorio di Spizza però, non veniva di regola praticata la coltura del tabacco per iscopo di vendita o- di speculazione ; soltanto eccezionalmente, in minime proporzioni, alcuni proprietari lo coltivavano, utilizzando qualche piccolo fondo, per avere il tabacco necessario all’ uso proprio, in ispecialità i poveri, mancanti di mezzi per comperarlo. — Il commercio e traffico delle polveri ed altri esplodenti era libero. Del lotto, non ne sapevano affatto. — Avevano finalmente le marche postali ; le tasse telegrafiche e la tassa di ancoraggio sui bastimenti, di un tanto per tonellata. — Questo era per sommi capi il sistema di amministrazione turco, conservato anche dai Montenegrini. — Per /’ amministrazione politica, c’ era a Sutomore un delegato, che nello stesso tempo era comandante della milizia territoriale, e che come persona di fiducia del governo, aveva la sorveglianza di tutte le pubbliche istituzioni. — Per la giustizia, fungeva come giudice locale, in contese meno rilevanti, il delegato politico; in certe questioni, col consiglio di alcuni anziani. — Per liti più importanti e per la giustizia criminale, era competente il giudizio di Antivari.