— 543 — dalla legge, bensì da un individuo estraneo alla commissione, ciò costituisce un motivo di nullità, per 1’ elezione. (Corte amm. 28/3 1899 N. 2022, B. 12.667; 11/5 1904, N. 4951, B. 2632, A: e 8/5 1906, N. 5385, B. 4404). Vanno considerati come presenti e quindi da ammettersi alla votazione, prima della sua chiusura, non solo gli elettori che si trovano nella sala elettorale, ma anche quelli che trovinsi nei corridoi, ingressi e prossimi dintorni, qualora il locale elettorale non abbia sufficiente spazio. (Corte amm. 30/12 1904, N. 13.909, B. 3197, A). Qualora la continuazione dell' atto elettorale debba dilazionarsi pel giorno prossimamente consecutivo, è sufficiente ne sia data partecipazione agli elettori presenti. La disposizione: che all’ulteriore votazione saranno ammessi solamente gli elettori comparsi ad un’ ora determinata, non contiene una illegale restrizione dell’ atto elettorale. (Corte amm. 14/11 1887, N. 2993, B. 3760). Pel giudizio sulla validità di un’ elezione è irrilevante il numero degli elettori comparsi a votare, giacché la legge non fa dipendere la validità delle elezioni comunali dalla partecipazione di un qualsiasi determinato numero di elettori nè da una maggioranza di voti qualificati. (Corte amm. 22/3 1905, N. 3167, B. 3406 A). L’oralità dell’ elezione non viene alterata dal fatto che l’elettore consegna una cedola, su cui sono scritti i nomi dei consiglieri da esso proposti, quando il rispettivo membro della commissione, che riceve la cedola, ne fa dar lettura di tutti i nomi proposti e l’eletto lascia comprendere esser i nomi stessi corrispondenti alla sua volontà. (Corte amm. 18/1 1901, N. 467, B. 42). La lista di votazione (Stimmliste) — (§ 27 Reg. El. Com. per la Dalmazia — e la lista di controllo — Kontrollsliste) devono tenersi in ogni elezione comunale contemporaneamente, a scanso di nullità. (Corte amm. 15/12 1900, N. 8823, B. 14950). Non esistono però disposizioni di legge sul punto : quali persone debbano tenere le liste di votazione, le controliste ed i protocolli del-1’ atto elettorale. E quindi, 1’ eccezione che tali documenti siano stati tentiti da persone interessate nell’elezione, manca di fondamento legale. (Corte amm. 19/3 1889, N. 984, B. 4569). Per la chiara designazione del candidato, di regola basta il suo nome e cognome. Se però fra i candidati vi sieno più persone con lo stesso nome e cognome, deve aggiungersi un qualche distintivo, che designi precisamente quale delle due persone, s’intenda di eleggere, in modo che sulla sua identità non possano insorgere dubbi, giacché in tal caso il voto sarebbe invalido. (Corte amm. 22/3 1901, N. 2217, B. 208 A. Dalmazia).