II. Statuti cittadini. Lo Statuto di Zara ha leggi degli anni 1305 e 1316 e nei primi paragrafi accenna a Re Carlo (probabilmente d’Ungheria). Il libro, reformationum civitatis Sibertici (captum et reformatum per majorem partem Consilii generalis) comincia coll’anno 1379. — Si hanno però notizie di una precedente collezione per Sebenico dell’a. 1292. Gli Statuta Comunis Lesinae sono del 133 x, redatti dal vescovo Lucas, dal Podestà Zanotto Lauredano e da tre Judices Pharae. Gli Statuti di Trah furono redatti da una Commissione, per incarico del Consiglio generale, nell’a. 1316. — Solamente negli Statuti di Cur-zola e della Brazza, ancora più antichi dei precedenti, trovatisi traccie di un riconoscimento di tali collezioni di legge, da parte del popolo, oppure di una cooperazione dello stesso, nell’ accettarle. — Nello Statuto di Curzola, dell’a. 1214, leggesi in principio: „Haec sunt statuta et ordina-,,menta Comunis et Nominum Civitatis et insulae Curzolae, facta, edita „composita et authenticata per minus et majus et generale consilium „ejusdem civitatis et Insulae“. Nello Statuto della Brazza, dell’a. 1305, si accenna che Marino Fa-liero „Potestas“ Pharensis et Brachiensis, per corrispondere al desiderio degli abitanti e perchè gli Statuti prima esistenti erano stati distrutti in un incendio, aveva dato mano alla loro rinnovazione coll’ ajuto del suo Vicario e l’assenso del Consiglio e del popolo (,,Confirmatum et corroboratimi tarn per parvum quam per majus Consilium, atque per laudem et „consensum totius populi Brachiae“). Il libro degli statuti di Ragusa, giusta l’Appendini, sarebbe stato compilato nel 1272, da precedenti documenti. Degli anni 1306—1335, ha un libro delle Riformazioni e nei seguenti secoli, parecchi Codici (Libro Verde ; Libro Croceo ; Parti dei Pregati) che vi si riferiscono. Giovanni Lucio, nella sua opera de Regno Dalmatiae et Croatiae lib. II, c. 16, lib. VI, c. 2. e nelle Memorie istoriche di Traù lib. VI, c. 2, 3, accenna ad’ una partecipazione del popolo nella legislazione e e nelle nomine d’impiegati. — (V. „Die dalmatisch-istrische Munizipalverfassung im Mittelalter und ihre römischen Grundlagen“ Von Professor