— 5^7 — A lato del prevalente princìpio di oralità, vige in parte, anche il principio della votazione scritta, però sempre pubblica, mediante cedole o schede, a seconda l’elettore dia la preferenza all’ uno od all’ altro modo, egualmente ammissibili (§ 25 Reg. El. dalm.). — Nel caso l’elettore deponga il suo voto in iscritto, deve però la commissione elettorale a scanso di nullità, in omaggio ai principi di oralità, pubblicità ed immediatività, sui quali essenzialmente poggia il Regolamento dalmata, far leggere ogni scheda ad ad alta voce in presenza del rispettivo votante, onde assicurarsi che la stessa contenga le persone da esso scelte. Vige inoltre la massima di tutela dello Stato, che ha il diritto di sorvegliare la legalità del procedimento e l’ordine pubblico, per modo che il suo rappresentante, eventualmente delegato ad assistere all’ atto elettorale (§§ 21 ultimo capoverso e § 35 Reg. El. dalm.), ha il diritto, nell’ esercizio del demandatogli incarico, perfino di sospendere 1’ elezione, quando constati la mancanza delle premesse assolutamente necessarie a garantire la legalità del procedimento o quando vegga seriamente minacciato 1’ ordine pubblico. Vige anche la massima officiale, in quanto 1’ Autorità politica distrettuale è chiamata a constatare la legalità dell’ elezione e pronunciare d'ufficio 1’ esclusione di membri del consiglio comunale per legge assolutamente esclusi dall’eleggibilità (§§ 9—11 Reg. El. dalm.), senza che ciò sia invocato dalle parti (§ 32 all. IV Reg. El. dalm.). — All’incontro, nell’esclusione relativa del § 17 Reg. Coni., ritiensi ammissibile il procedimento di legge, in seguito a ricorso di parte. Vige in certo senso anche il principio procedurale della libera prova, in quanto la Commissione elettorale, nella sfera dolle proprie attribuzioni di legge, dirige la parte formale dell’atto elettorale (§§ 25—28, Reg. El. dalm.), giudica sull’ ammissibilità di procure dimesse ed ulteriormente procede in base alle circostanze di fatto ed alla legge, che dessa in alcuni casi è abilitata di interpretare ed applicare liberamente, giusta il proprio ragionato convincimento, senza essere legata a determinate regole di prova. — La Commissione poi decide, senza ammissibilità di ricorso, pel singolo caso, come tale ; ma solamente, quando questo influisca sul risultato finale, può costituire un motivo d’invalidazione dell’ intero atto elettorale, nel rispettivo corpo. Sulla competenza oggettiva della Commissione elettorale nei singoli corpi, mancano però precise disposizioni.