triennio, con un certo turno. — Ogni capofamiglia (domacin) aveva diritto di parola e di voto. — Un cancelliere (pisar), registrava per ogni adunanza, i concilimi e le sentenze. — Il consesso così formato, cliiama-vasi : „Bankada". I giudici ed i signori venivano eletti dalla pubblica adunanza nel giorno di San Vito (o Vidovu due). — Gli uscenti di carica consegnavano ai neoeletti : il libro delle leggi (Zakonik), il codice delle costituzioni nazionali (Starostavnik), il libro delle registrazioni (Knjiga) ed il suggello d’argento della comunità (Srebrni pe£at). — Giudici e signori prestavano giuramento di giudicare senza artifizi, secondo ragione e coscienza, di osservare le leggi e di eseguire i conchiusi dell’adunanza popolare. I sacerdoti erano in pace consiglieri, e nelle fazioni di guerra condottieri del popolo ; vecchio costume, fra gli slavi meridionali, generalmente determinato dalle guerre colla mezzaluna. — Belle invero queste figure di Calogeri ed igumani, colle tube cilindriche, che meditabondi numerano i chicchi dei loro rosari orientali („brojanice“) ; — figure venerande di patriarchi e profeti, dalle lunghe barbe fluenti ; figure gagliarde di duci e guerrieri ! Nell’ adunanza sulla spiaggia deserta, giudici e signori avevano seggi rialzati ; il popolo assidevasi sulla sabbia. — Presiedeva il conte (Knez), che aveva seggio particolare (Knezevstol). — La prima parola l’aveva ordinariamente l’anziano signore (Stariji vlastelin). — Il giudizio stesso, coi suoi quattro giudici, funzionò fino l’anno 1805, in cui venne abolito dai francesi, che v’ ^istituirono in quella vece 1111 semplice sindacato. La pace di Presburgo, del 26 Dicembre 1805 (Art. IV) separò nuovamente dall’ Austria anche questo territorio. — La Russia, contrastando ai Francesi le Bocche di Cattaro, le occupò nel 1806. — Per la pace di Tilsitt (7 e 9 luglio 1807), passò il paese nuovamente ai francesi fino l’anno 1813; indi, per un anno sotto il dominio del Vladika del Monte-negro, finché non pervenne definitivamente nel dominio dell’ Austria, in seguito all’ articolo 93 degli atti conclusionali del Congresso di Vienna ed alla Sovrana Risoluzione dell’imperatore Francesco I, datata a Schòn-brunn addì 22 Luglio 1814. I costumi degli abitanti sono in generale gli stessi, come quelli sussistenti nelle Bocche di Cattaro e nel vicino Montenegro. — Hanno dessi gli affetti antichi e sinceri ; immaginose le tradizioni ; tenaci i pregiudizi ; considerano le vendette opere meritorie ; tengono inviolabili i patti ed i giuramenti (»vjera«). — È sacro 1’ onore della donna : madre, sorella e sposa ; rispettata sempre l’autorità del capofamiglia, che fa la legge nelle domestiche mura. — Sono inspirati dal retaggio delle loro istorie e dal-l’aura gentile della loro poesia. Emigrano gli uomini, per lo più temporariamente, come quelli di Spizza, la maggior parte a Costantinopoli. — Emigrano per abitudine e