— 39° — evitare disordini nelle elezioni al Campo di Podgradac, non si negava in generale al popolo la libertà di assistervi, ma da cadauno delii otto più popolati Comuni, veniva permesso l’accesso a soli dieci individui, e non più di cinque individui degli altri quattro Comuni meno popolati. — Il Conte piccolo ed il parroco di ciascuna comunità, erano responsabili al Governo della tranquilla condotta, che doveva osservare il determinato numero di questi individui, ammessi come spettatori e testimoni pubblici alle elezioni. — Per tale motivo, spettava appunto al Conte piccolo, d’accordo col parroco di designare tali individui e di restringerne eventualmente il numero. Ai parrochi ed al vicario metropolita incombeva d’impiegare l’autorità della Religione, per inspirare al popolo la tranquillità ed il rispetto alle Leggi del Sovrano, la giustizia ed imparzialità nella scelta dei Candidati. — Era però loro espressamente ingiunto di astenersi d' influire col loro voto nelle deliberazioni 'pubbliche. (Disposizione saggia, che addimostra il buon senso dei reggitori, i quali rispettando altamente, come si addice, il sacerdote nell’ esercizio delle sua mansioni, non lo volevano partigiano nè agitatore politico, dimentico dell’ alta sua missione). Nel solo caso in cui l’eguaglianza di voti nel Comizio di Podgradac lasciasse indecisa l’elezione di una qualungue Carica, il Vicario Metropolita residente in Poglizza, la doveva determinare col suo voto. Compiute reiezioni delle sette cariche, inuovi membri della pubblica Rappresentanza, dovevano recarsi coi dodici conti piccoli e col popolo ,,nella Chiesa parrochiale di Gazze a ringraziare l’Altissimo per il felice successo di loro Elezione e rinnovare il loro Giuramento di Fedeltà".