“ 455 — nonché prolungazione della validità della suaccennata Legge, avvenuta fino a tutto l’anno 1917, mediante la Legge del 31 Dicembre 1909 B. L. P. N. 2 ex 1910. 12. Legge del 28 Febbraio 1899 B. L. P. N. 8, con cui viene istituito un fondo pensioni per gl’impiegati comunali. 13. Legge del 23 Dicembre 1903 B. L. P. N. 1. ex 1904, con cui il § 110 del Regolamento Comunale,' viene modificato nel senso che: la Luogotenenza può sciogliere la rappresentanza comunale. — Al Comune resta libero di ricorrere al Ministero dell’ Interno, però senza forza sospensiva. — In caso di gravi disordini nell’ amministrazione, può il termine venir prolungato dalla Luogotenenza d’accordo colla Giunta provinciale fino ad un anno, calcolando dallo scioglimento. — Sopra tale eccezionale prolungamento del termine per la pubblicazione dell’elezione, deve ogni volta la Giunta provinciale relazionare alla Dieta provinciale nella prima sessione, ed addurre i motivi, che la determinarono di acconsentire a questa misura eccezionale. — Per provvedere agli affari fino all’ installazione della nuova rappresentanza comunale, la Luogotenenza deve prendere le necessarie misure, d’accordo colla Giunta provinciale. 14. Legge provinciale dei 9 Luglio 1910, con cui, singoli affari di polizia locale, vengono nel territorio della città capitale della provincia, Zara e suoi dintorni (Boschetto, Ceraria e Stani ; Barcagno, Bellafusa e Torrette della località Boccagnazzo e la località Borgo Frizzo) demandati ad un organo governativo. (La polizia di Stato a Zara doveva incominciare a fungere col 1 Gennaio 1911. — A sede della polizia erano stati scelti i c. d. ,,Quar-tieroni". — Il termine venne prorogato al 1 Marzo 1911. V. ,,11 Dalmata“ di Zara, N. 13 e 14, mese di Febbrajo 1911). 15. Legge del 31 Agosto 1910, colla quale viene modificate il § 2 della Legge dei 17 Novembre 1880 B. L. P. N. 62, circa l’attivazione di una tassa speciale sull’importazione della birra e dei liquidi spiritosi nei luoghi soggetti al dazio consumo, a coprimento delle occorrenze comunali. 16. Legge provinciale 25. Maggio 1910, colla quale viene modificato il 107 del Reg. Coni. — Il ricorso è da presentarsi entro otto giorni se è diretto contro una nozione penale ; negli altri casi, entro quattordici giorni. Le altre Leggi e norme dovrebbero, a suo luogo, venir indicate, nella parte speciale che eventualmente dovrebbe far seguito al presente Volume, che tratta della parte generale. — Presso i singoli paragrafi del Regolamento Comunale ed il loro commentario, verrebbero anche citate le leggi, aventi cogli stessi attinenza, esponendosi paratamente tutte le leggi e norme, riferentisi alla materia comunale. — Nella presente parte generale, riportatisi solamente disposizioni di massima e norme d’indole fondamentale.