— 5oi — e che sperabilmente tra breve potrà entrare in vigore, munita della Sovrana Sanzione. Secondo il progetto, l’ufficio di conciliazione consiste almeno di tre fiduciari e d’un sostituto, eletti dalla rappresentanza comunale, tra i membri del Comune. — Se parecchi Comuni istituiscono un ufficio di conciliazione in comune, i fiduciari devono essere eletti tra i membri di questi Comuni, in un’adunanza comune dei rispettivi Consigli comunali. — L’ ufficio di fiduciario si estende a sei anni ; non possono essere eletti gl’ impiegati giudiziari in attività di servizio. — Trattandosi di carica onorifica, l’ufficio va esercitato gratuitamente; è ammessa però la rifusione delle spese reali e necessarie. — Dinanzi l’ufficio di conciliazione possono essere stipulate transazioni, efficaci nella sfera d’attribuzioni fissata all’ufficio stesso, dalla citata legge del Febbraio 1907. — Per tali stipulazioni, è necessaria la presenza di almeno due fiduciari oltre il presidente. Delle transazioni, in forza delle quali sia trasferita la proprietà d’una realità tavolarmente inscritta o di parte della medesima, oppure un corpo tavolare subisca un cambiamento, dev’essere data dall’ufficio di conciliazione partecipazione d’ ufficio all’ impiegato di misurazione. — In tali casi, potrà essere fatto intervenire alla pertrattazione di transazione, a scopo di descrivere i confini della realità, dietro proposta delle parti, un perito autorizzato a compilare e ed autenticare piani geometrici (piani di situazione). Ad intraprendere il tentativo di transazione, in oggetti di diritto civile, è competente quell’ ufficio di conciliazione, nel cui raggio giurisdizionale abbia il suo domicilio o soggiorno l’una 0 l’altra delle parti. La notificazione di una controversia all’ufficio può venir fatta tanto a voce, che in iscritto. — L’ applicazione di mezzi coercitivi per le parti che non corrispondano all’ invito di comparsa, non è ammessa. — Prima d’iniziare la pertrattazione di transazione, deve l’ufficio di conciliazione anzitutto persuadersi se le parti sieno capaci di rappresentarsi da sè ; se — quando per età minore, per curatela, concorso ecc., non ne fossero capaci — sono rappresentate da quelle persone, che per legge devono stare per esse in Giudizio. — Quando non si addiviene ad una transazione, non potrà essere fatto uso in una posteriore causa giuridica, contro una parte, delle dichiarazioni emesse dalla medesima nella pertrattazione di transazione stessa. L’ufficio di conciliazione è competente ad intraprendere tentativi di riconciliazione in oggetti di lesion d’ onore a termini delle seguenti disposizioni : Se il querelante privato ed il querelato hanno il loro domicilio nel raggio giurisdizionale dello stesso ufficio di conciliazione, e questo è competente ad intraprendere tentativi di riconciliazione in oggetti di lesion d’onore ; la procedura per contravvenzione contro la sicurezza dall’ onore, secondo i §§ 487 — 497 C. P., può essere avviata in Giudizio soltanto