— 536 — istato di opporre e far valere, di fronte a cotali atti di agitazione, la propria volontà. (Corte amm. 13/10 1904, N. 10721. B. 2950 A). Agitazioni, che succedono, per tempo e luogo, lungi dall’ atto elettorale non sono atte a provocare l’invalidità di una elezione comunale. (Corte amm. 6/9 1904, N. 9254, B. 2826 A). Atti di violenza, perpetrati contro elettori comunali, e che succedano in tempo e luogo, separatamente dall’ atto elettorale („zeitlich und räumlich abgetrennt“) in modo che non coincidino col procedimento dell’elezione, possono perseguirsi mediante il Giudizio penale, ma non influiscono sulla validità dell’ elezione. (Corte amm. 13/10 1904, N. 10721. B. 2950 A). Corruzioni elettorali („Wahlbestechungen“) possono considerarsi quali limitazioni della libertà elettorale, quando succedano in una forma consta-tabile dalla Commissione elettorale e dalla stessa sieno tollerate. (Corte amm. 30/9 !899, N. 7866. P. 13174). Tentativi di guadagnare elettori per determinati candidati, quando succedano in tempo e luogo separati dall’ atto elettorale, non portano l’invalidità dell’elezione, neppure quando consistano in atti punibili, come donativi, promesse di lncri e vantaggi, oppure minaccie di danni e pregiudizi. (Corte amm. 19/10 1901, N. 7755. B. 574 A). Il trattamento con cibi e bevande (Bewirtung) degli elettori, non può considerarsi come un’ azione che escluda la libertà elettorale. Anche l’influenzamento degli elettori, mediante manifesti, non costituisce una tale azione. (Corte amm. 3/11 1902, N. 9282. B. 1295 A). Qualora un privato tenti di persuadere elettori a deporre schede elettorali da esso divise e, prima dell’ elezione, mediante minaccie, influisca perchè elettori si presentino all’elezione comunale, cotali azioni non costituiscono una nullità dell’ atto elettorale, bensì una semplice agitazione elettorale, che non toglie la libertà di elezione. (Corte amm. 31/12 1902, N. 14491, B. 1440 A). La divisione di schede e liste 11011 influisce sulla libertà di elezione, (Corte amm. 20/3 1903, N. 3442. B. 1640 A), nemmeno quando abbia luogo nella sala elettorale. (Corte amm. 5/5 1906, N. 5230. B. 4400 A). Una limitazione della liberta elettorale lia luogo : quando ad elettori viene impedito l’accesso nella sala, dove si tengono le elezioni comunali e ciò costituisce una nullità, perchè vengono impediti di esercitare il diritto elettorale che loro compete. (Corte amm. 18/1 1901. N. 467. B. 42 A).