— 5*9 Nell’anno 1883, la Corte Amministrativa, con la su decisione 20/12 1883, Nr. 2921 (Budw. Nr. 1954) erasi pronunziata che: ad onta della dichiarazione di nullità di un procedimento elettorale, debbano restar ferme ed intatte le operazioni di ufficio, che precedettero il difettoso procedimento. Vili. Cooperazione dell' Amministrazione comunale nell' elezione comunale. Elenco generale e Liste elettorali. La cooperazione dell’ Amministrazione comunale nell’ elezione comunale, si estende alla redazione delle liste elettorali, alla formazione dei corpi ed ai preparativi per l’elezione ; alla fissazione delle giornate per l’elezione ed alla tenuta dell’ atto elettorale. Nell’ elenco generale dei censiti, non vanno compresi, con le quote d’imposta a loro nome inscritte, i morti ed i sudditi esteri, ma semplice-mente i paganti imposta, viventi e cittadini austriaci, nonché i pubblici fondi (§ 5 R. E. C.) ed i compossessori (§ 7 R. E. C.). La compilazione dell’elenco generale dei censiti, vale a dire di tutti quelli che nel Comune pagano un imposta fondiaria, casatico, fassionale, industria e rendita, incombe al Capocomunale. — In chiusa, si fa la somma delle quote d’imposta. — Per ogni corpo elettorale, deve redigersi una separata lista elettorale. Anzitutto, è necessario di sapere chi abbia diritto di voto e chi non lo abbia, giusta le relative disposizioni del Regolamento elettorale comunale. La compilazione dell’elenco e la redazione delle liste appartengono alla procedura di reclamazione, sebbene sieno veramente soltanto atti preparatori dell’ elezione. — Oltre ai censiti, vanno compresi nell’ elenco generale e nelle liste i pertinenti, vale a dire quelle persone, che senza riguardo al pagamento d’imposta appartengono al Comune, e giusta il § 1 al 2. Reg. Elett. com. sono elettori. — In Dalmazia, è assai dibattuta la questione sul diritto di voto dei frati-parrochì. I frati-parrochi, pel loro ufficio, non acquistano la pertinenza comunale e non hanno quindi per tale titolo, diritto di voto nell’ elezione comunale. Nei Comuni, dove predomina l’elemento cittadino, per solito non si eleggono frati quali Consiglieri del Comune. Invece, in parecchi Comuni rurali e montani, dove i parrochi hanno dell’influenza, il Podestà coll’ Amministrazione trovansi a mal partito, senza 1’ appoggio ed il sussidio del parroco, che più degli altri ha doti di coltura. E quindi, si accorda