— 4ii — Vili. Legge provvisoria comunale 17 Marzo 1849 B. L- I. N. 170 (II. Voi. Suppl.) Questa legge venne emanata anche per la Dalmazia. Non ebbe vigore per i paesi della Corona ungarica. — Nell’Art. I. della stessa, il concetto dottrinario dominante, venne espresso colle significanti parole : Il fondamento di Ubero Stato è il libero Comune („Die Grundfeste des freien Staates ist die freie Gemeinde“). — La Legge si divide in tre Capitoli che trattano : il primo del Comune locale, il secondo del Comune distrettuale ed il terzo del Comune circolare. — Le disposizioni concernenti i Comuni distrettuali e circolari non ebbero mai esecuzione e quindi l’applicazione si limita al comune locale (Comune politico). — Anche secondo questa legge, le attribuzioni del Comune sono proprie (naturali) e delegate. — Nell’esercizio delle proprie attribuzioni il Comune era autonomo. La Legge provv. coni, del 17 Marzo 1849, entrò in vigore col giorno 20 Marzo 1849, giorno della sua pubblicazione nella parte ufficiale della „Wiener Zeitung“. Pel § 12 della stessa, l’accettazione nel nesso del Comune segue: a) mediante formale conchiuso comunale, oppure: b) tacitamente, col tollerare un’ estraneo, che sia suddito austriaco per quattro anni nel comune. — Tale dimora di quattro anni nel Comune deve essere non interrotta e la rispettiva persona essere sprovveduta di una certificazione d'incoiato, oppure in possesso di una tale certificazione già estinta o scaduta. — Infine ; c) per le femmine, mediante il matrimonio con un membro del Comune. * * * Il domicilio non è forzato per un impiegato, giacché gl’ impiegati servono volontariamente. — E forzato invece pel soldato che deve servire. — Egualmente pel carcerato. — La minorennita non esclude l’acquisto della pertinenza comunale mediante una dimora indipendente di quattro anni (Corte amm. 15 febbr. 1893 Nr. 606 Budw. 7022). — Anche mino-