— 38 — VI. a) Diritti e doveri del Conte o Podestà. Sorvegliava che nessuno prendesse possesso od usurpasse terreni del Comune; Stat. di Zara, lib. Ili 89 ; Traù lib. I, 14; Lesina, Reform. dell’anno 1466; doveva curare la buona manutenzione delle strade del Comune, del porto e delle fortificazioni ; era il legale difensore e tutore dei Conventi. — A Traù, ogni Conte doveva far costruire dieci braccia di mura di cinta della città, a spese del Comune (Stat. Traù lib. I. 16-20 Reform. lib. 1, 2, 4, 5, 8; Stat. Brazza Reform. 45). — Il Conte esercitava la suprema giurisdizione in linea di polizia ; ogni mese doveva controllare i pesi e le misure; stabiliva i calmieri ed i prezzi della carne e delle derrate ; esercitava la polizia sugli alimenti ed eventualmente ne proibiva la vendita. (Stat. di Curzola lib. 4, 11.) Permetteva il Conte i c. d. Colloquia e le Congregationes, per la trattazione degl’ interessi locali, come gli odierni Convocati villici. (Stat. Curz. Reform. lib. I. 28). Aveva in certi casi il diritto di concedere il consenso matrimoniale, contro la volontà dei genitori ; tutelava gli orfani ed i minori ; accordava sopraluoghi locali e l’esecuzione in affari estragiudiziali; nominava due nobili come esecutori testamentari officiali (Stat. Traù lib. I. 31, 34, 36, 57, 76; II 112, Reform. lib. I. 21 ; II 6, 31, 49). Nominava i Gastaldiones ed i Praecones (Stat. Zara, Reform. 32, 120.) — A Curzola, nominava perfino i tre giudici, verso conferma del Consiglio nobile ed egualmente i suoi tre consiglieri. — Questi sei poi, sotto la sua presidenza, eleggevano tutti gli altri impiegati del Comune (Stat. di Curzola 26). A Traù, aveva il Conte il diritto di procedere in alcuni casi secondo il libero discernimento e criterio, consultando la propria Curia. (Stat. Traù, II, 113.) In certi casi, gli spettava un potere penale discrezionale, p. e. a Lesina nei casi di magìa e stupro; a Cattaro, per risse e pubblico scandalo; a Traù, per disobbedienza verso lo stesso Conte. Stat. Lesina II, 17; III, 14, 15; Stat. Brazza III, 7, 12, 13; ambidue gli Statuti hanno avuto nella loro redazione vicendevole influenza; —(Cfr. anche Traù, lib. II, 85).— A Traù, non poteva il Comes di regola procedere senza che vi fosse un accusatore (Stat. Traù lib. I, 2, 10, 11; Reform. I, 8). A Sebenico, poteva