— 550 — Eccezioni contro l’ammissione di voti, sono ammissibili nell’ impugnazione del procedimento elettorale, anche nel caso che la deposizione dei rispettivi voti sia seguita nel corso dell’ elezione comunale, senza che innanzi alla Commissione elettorale fosse stata fatta alcuna osservazione in proposito. (Corte amm. 14/5 1901. N. 3774, B. 332 A). Se la Luogotenenza (risp. Commissione mista) annulli un’ elezione comunale, sono gli eletti consiglieri comunali, legittimati a produrre querela al Tribunale dell’ Impero, per lesione del loro diritto elettorale passivo, anche quando l’annullamento non sia seguito per motivi che risguardano cotale diritto, ma per altri illegali procedimenti. (Trib. dell’Impero 19/10 1901, N. 381. Hye, 1096) Mediante l’annullamento di un’ elezione comunale, vengono toccati gli eletti nel loro diritto elettorale passivo e tutti gli elettori che hanno votato pei candidati proclamati come eletti, nel loro diritto elettorale attivo. Per ambidue questi titoli, trova fondamento la legittimazione a produrre querela al Tribunale dell' Impero. (Trib. dell’Imp. 18/10 1902, N. 318, Hye 1153). 18. Elezione dell’ amministrazione comunale. Qualora l’atto dell’ elezione dell’ amministrazione comunale sia avvenuta in forma legale, presentasi irrilevante la deficenza nelle firme del rispettivo protocollo. (Corte amm. 1/5 1896, N. 2647, B. 9603).