— 498 — attribuzione delegata e porta per conseguenza, via libera al ricorso al-1’ Autorità politica distrettuale. Corrispondentemente a siffatte determinazioni della legge comunale, il prelodato Eccelso Ministero ha riscontrato una consulta, pervenutagli da un Autorità provinciale, col dichiarare : che il predetto diritto di giudicatura penale di un Capo-Comunale si estende anche alle contravvenzioni previste al § 11 dell' Ordinanza Imperiale 20 Aprile 1854 (Bollettino dell’ Impero Nr. 96) e commesse mediante contegno contrario ai regolamenti di polizia, in luoghi di pubblico convegno, in quantochè siffatte contravvenzioni tocchino puramente la sfera di attribuzione delle Comuni in materia di polizia locale e non degenerino in eccessi, che cadono nelle sanzioni del codice penale, oppure diversamente non rivestano i caratteri di azioni dimostrative contro il Governo, le quali sono pure accennate nel detto § 11, e che acquistano un importanza che esce dalla sfera della polizia locale, richiedendo l’immediata azione delle regie Autorità. Del pari, sopra un’altra consulta, l’Eccelso i. r. Ministero di Stato ha dichiarato: che anche le contravvenzioni contro i regolamenti edilizi e sulla gente di servizio, le quali non cadono sotto la sanzione del Codice penale, appartengono alla giurisdizione penale del Capo-Comune, come pure le contravvenzioni contemplate dall’ Ordinanza 3j4 1855 Bollettino dell’impero Nr. 62) relativa all’osservanza dell’ orario di polizia, e ciò pel motivo che la detta Ordinanza risguarda pure la polizia locale di attribuzione delle Comuni, e sebbene non contenga direttamente una sanzione penale, pure la comprende con richiamo all’Ordinanza 20/4 1854 (Bollettino delle Leggi dell’ Impero Nr. 96). Per ciò che riguarda la determinazione della pena per contravvenzioni a simili Leggi, in materia di polizia locale, il Capo-Comunale è bensì limitato dalla legge Comunale all’ applicazione soltanto di multe e di pene d’arresto, con esclusione di qualsiasi altra specie di pena, particolarmente della pena corporale, ma d’altronde non gli è vietato di far applicare, entro i limiti e le misure fissate nelle rispettive Leggi, le pene di multe e d’arresto anche sino ad un grado, che superi la sanzione penale acconsentita dalla Legge Comunale, per contravvenzioni alle disposizioni emesse dal Capo-Comune, oppure dall’ Amministrazione comunale nell’esercizio della polizia locale (Vedi § 62 Reg. Com.) S’intende del resto da sè, che l’Autorità politica dovrà, in tutti gli evenibili casi di sorpassi od abusi di potere da parte di un Capo-Comune, far valere il diritto di soveglianza sopra la Comune, che le spetta a termini della Legge comunale. Loccliè si partecipa a codesto ufficio per sua norma e direzione, come pure per regola delle Comuni di codesto distretto, a toglimento di eventuali dubbi, che potessero insorgere nell’ interpretazione della nuova Legge comunale“.