— 5i6 — 1. Lo stadio preparatorio dell’elezione („Wahlvorbereitung“) ; 2. e, lo stadio dell’esecuzione dell’elezione („Wahlvornahme“). Da tale divisione, la Corte Amministrativa, in numerose sue decisioni, ha dedotto la conseguenza e sancito il principio generale, che gli atti del procedimento preparatorio possano venir impugnati solamente nello stadio dello stesso procedimento preparatorio, e non più dopo compiuta l’elezione, col ricorso contro il procedimento elettorale. Questa interpretazione di legge, da parte della Corte amministrativa, presentasi forse discutibile, dal lato teorico ed anche da quello pratico. Presentasi poi anche alquanto dubbia l’opinione giuridica, ripetuta-mente enunziata della Corte amministrativa, che le elezioni comunali appartengano alle attribuzioni delegate, a sensi del Regolamento comunale. E perciò non dovrebbe tenersi tanto ferma, senz’ altro, la teoria generale della inammissibilità di tutte le eccezioni contro il procedimento preparatorio nel procedimento di elezione, facendo naturalmente eccezione per le reclamazioni contro il contenuto delle liste elettorali, per cui è stabilito espressamente nel Regolamento uno speciale procedimento. — Questo, il breve riassunto delle osservazioni, non prive di fondamento. Qui, va osservato che anche i frequenti cambiamenti e le modificazione del Regolamento elettorale dalmata, negli ultimi decenni avvenute, furono determinate anche dalla giudicatura, non sempre uniforme, anzi ingenerante delle incertezze, nelle sue oscillazioni, specialmente sulle nullità totali o parziali degli atti elettorali, basata sempre ad interpretazioni sottili, ma praticamente non sempre corrispondenti. Vige poi il principio di pubblicità dell’ atto elettorale, senza eccezioni, nel modo il più assoluto (§ 23 Reg. El. daini.). — Tale principio rilevasi anche nell’ esposizione delle liste nella sede del Comune, nonché della loro ispezione e trascrizione permessa a tutti, nel modo più ampio, senza limitazioni. Devesi render nota la seguita esposizione e la piena libertà d’ispezione, pel tempo dalla legge prefinito, mediante pubblico avviso nella sede del Comune ed in tutte le frazioni. C’è poi il principio nell' immediatività, per cui il protocollo dell’atto elettorale, destinato ad immediatamente marcare i punti essenziali del procedimento dell’ atto elettorale, a documentarne la legalità ed a costatare tosto in via diretta tutte le emergenze di qualche rilevanza, specialmente l’ammissione di voti dubbi ed ancor più la recezione di voti, coi motivi che ne furono determinanti e coll’allegazione dei documenti esibiti (§ 26 all. II Reg. El. daini.), è come tale, la fonte immediata, per istabilire circostanze decisive, all’ atto dell’ elezione riferibili. — Questo protocollo deve venir chiuso e firmato da tutti i membri della commissione, al momento della chiusura dell’elezione in ogni corpo elettorale (§ 32 all. I Reg. El. dalm.).