— 547 — seguenza, che il suo diritto elettorale personale non avesse potuto farsi valere ed estrinsecarsi nella forma prescritta dalla legge. (Corte amili. 19 Giugno 1906, Nr. 7137, B. 4524, A.). Ad ogni elettore compete il diritto di pretendere che reiezioni comunali sieno tenute a legge ed in particolare che si osservino le prescrizioni organiche del regolamento elettorale comunale ; è perciò, se contro il procedimento in un elezione comunale, si eccepisca che un certo numero di aventi diritto al voto, in modo illegale, non siano stati ammessi a deporre il voto, è in dovere l’autorità politica provinciale, di assoggettare a disamina cosifatta eccezione. (Corte amm. 20/1 1899, Nr. 496, B. 12.413, Dalmazia). NB. Il § 33 del Regolamento elettorale comunale per la Dalmazia, modificato colla legge 7 Agosto 1897 B. L. P. Nr. 16, contiene una norma speciale, che però non tocca direttamente la questione della legittimazione a produrre il ricorso. !5- Termine per produrre eccezioni contro il procedimento elettorale. La ,,pubblicazione" del risultato di un’ elezione comunale è 1’ atto con cui finisce 1’ elezione, da cui principia a decorrere il termine di otto giorni pei rimedi di legge, e precisamente dal giorno seguente a quello in cui avvenne la pubblicazione. Il termine è perentorio. (Corte amm. 1/5 1896, Nr. 2646, B. 9601). Supplementi alle già prodotte eccezioni, che contengano nuove eccezioni, si qualificano come indipendenti eccezioni e sono perciò inammissibili, qualora sieno presentati fuori del prescritto termine. (Corte annn. 7/1 1897, Nr. 71, B. 10.252). Eccezioni contro il procedimento elettorale vanno considerate come prodotte a tempo, solamente quando sieno state presentate nel termine prescritto e nel luogo stabilito, vale a dire presso il Capocomunale. (Corte amm. 3/3 1900, N. 1420, B. 13.855). Qualora le eccezioni contro il procedimento elettorale siano state presentate fuori di luogo, vale a dire ad altra autorità, invece del Capocomune, un annunzio fatto allo stesso Capocomunale in tempo utile, circa la produzione delle eccezioni, in altra sede avvenuta, non è atto a sanare la mancanza. (Corte amm. 25/6 1898, N. 2479. B. 11.863).