— 331 ~ Il territorio di SPI22A. Spizza, in slavo Spie, non è il nome di un singolo paese, bensì di un circondario, prima appartenente all’ Albania turca ed incorporato all’Austria e rispettivamente alla Dalmazia, in virtù del trattato di Berlino 13 Luglio 1878 B. L. • I. Nr. 43 ex 1879, ed assegnato al Capitanato distrettuale di Cattaro ed al Distretto giudiziario c steurale di Budua. Vedi nell’Avvisatore Dalmato del 12 Marzo 1892 Nr. 21. la Notificazione dell’ i. r. luogotenenza dalmata dei 3 Marzo 1892, N.o 260/pr. concernente la fissazione della linea di confine fra il territorio di Spizza ed il Montenegro, del seguente tenore : „In esecuzione degli articoli XXVIII e XXIX del trattato di Berlino (B. L. I. Nr. 43 ex 1879) e della legge 15 aprile 1879 (B. L. I. Nr. 59) concernente l’incorporazione alla Dalmazia del territorio indicato nell’articolo XXIX alinea 3, del trattato di Berlino 13 Luglio 1878, venne determinata dai Governi interessati la linea di confine fra il territorio incorporato di Spizza ed il Montenegro, sopraluogo. Giusta questa delimitazione, va il confine da Versata, seguendo una linea matematica al vertice dello Stog, e da qui (giusta la carta marittima austro-ungarica, foglio 26, Antivari, edizione 1872, scala r. 80.000) in giù, fino alla quota 2613, alla Plana Gora, fra le alture Debelja e Velja Z,a-noveti, discendendo nel torrente Banova voda, fino allo sbocco di questo nella Zeljeznica, e percorrendo il letto principale di questo fiumicello, fino al mare Adriatico". Nell’ atto di questa fissazione di confine, venne circa i diritti dei cittadini d’ambe le parti, colpiti dalla stabilitavi linea di confine, tanto in riguardo alla proprietà privata, quanto in riguardo ai beni dei villaggi, espressamente convenuto che : „La proprietà privata rimanga intatta e garantita: che i diritti al godimento di pascoli, prati ; i diritti di taglio di legna, di uso di acqua e simili, rimangano inalterati in quella misura nella quale vennero fino ad ora pacificamente goduti ; che le controversie le quali insorgessero circa tali diritti, debbano venir decise da arbitri, da eleggersi in egual numero