— 382 — candidati per le cariche cittadine di: Giustiziere dell’Annona, Caposestiere, Provveditore alle Strade, Deputato alla vendita delle Sardelle, due Governatori al Sacro Monte, due Deputati alle Pile, un Procuratore alla Pietà ed un Fonticaro. Per Sebenico, coll’Editto 29 Gennaio 1798, venne disposto: che le Cariche ed Uffici Urbani dovessero, giusta la pratica vigente, venir coperti da individui dei due Corpi, Nobile e Civico, promiscuamente. — Egualmente, gli Uffici di Deputati alle Strade „sempre però colle prescritte ed „usitate discipline, riguardo alle radunanze dei Corpi (Comunità e Congrega dell’ Università) ed alla presentazione degl’ individui scelti“, ed ai tempi soliti, peli’ elezione prefissi. Egualmente, per Aìmissa (Editto 8 Gennaio 1798), dove c’erano le cariche civiche di : Procuratore della Chiesa Collegiata Parrochiale ; Giustiziere ai viveri ; Procuratore alle Strade e Stimatore al Comune. Per Nona, coll’Editto 16 Gennaio 1798, furono da Sua Maestà confermati tutti i privilegi, diritti e prerogative sì del Corpo Nobile, come del Corpo Civico e Popolare, con tutte le rispettive loro Cariche, Mansioni, Uffici, usi e consuetudini legali. Per la Brazza, coll’Editto 11 Febbraio 1798, in modo consimile e coll’ulteriore disposizione che „la carica di Giustiziere, esercitata fino ad „ora dai nobili, essendo un uffizio che versa sopra il peso del pane, sopra „le misure ed altri pesi e che deve invigilare sopra gli stessi prezzi dei „viveri, venga d’ ora in poi sostenuta in cadaun paese anche da un individuo del corpo del popolo, onde sia sempre più presidiato 1’ oggetto importante di tale comune incombenza, immediatamente diretta al vantaggio „di tutta la popolazione“. * * * Misura assai provvida, mentre la sorveglianza dell’ annona riscontrasi alquanto difettosa nel moderno organismo amministrativo comunale, per cui è affidata di propria attribuzione al Comune (§ 30 punto 4 Reg. Coni.), specialmente nei piccoli Comuni, che per mancanza di mezzi, 11011 possono provvedersi degli organi di sorveglianza necessari. — Si noti ancora, come in corrispondenza al bisogno, sentito anche nelle altre provincie dell’Impero, siastato nell’anno 1891, presentato al Consiglio dell’impero 1111 progetto di Legge, diretto a tutelare dalla falsificazione delle vittuaglie. Presentemente abbiamo la legge 16 Gennaio 1896 fì. L. I. Nr. 89 ex 1897. — Riguardo il nuovo: ,,Codex alimcntarius austriacus" V. Rassegna dalmata (Smotra) di Zara; 14 Giugno 1911, Nr. 47. Venne inoltre generalmente disposto che gli altri uffici d’Annona, di Sanità e di Polizia interna, degli Stimatori, Misuratori ecc., dovessero