461 —*• Nel caso non esista l’uno o l’altro di tali corpi interessati, spetta alla Dieta provinciale il regolare l’elezione dei rappresentanti, a mezzo di una legge provinciale, in modo da assicurare gl interessi di tutti i corpi esistenti. Art. XX. La rappresentanza del distretto, del territorio o del circolo elegge periodicamente dal suo seno la giunta ed il capo. — L’elezione del capo abbisogna della Sovrana Conferma. Art. XXI. Per sopperire alle spese 11011 coperte dalle rendite della sostanza originaria, la rappresentanza del distretto, del territorio o del circolo può imporre ed incassare delle addizionali sulle imposte dirette fino ad un limite determinato. Addizionali oltre tale limite od altre imposte abbisognano di una legge provinciale. Art. XXII. Le città capitali e dietro loro richiesta anche altre più importanti città, nonché luoghi importanti di cura ottengono, mediante leggi provinciali, particolari statuti, in quanto 11011 ne siano già in possesso. Restano riservate alle leggi provinciali le modificazioni e la comple-tazione degli ora esistenti statuti delle città. L’elezione del capo-comune nelle città e luoghi di cura, che posseggono uno speciale statuto, abbisogna della Sovrana conferma. Art. XXIII. Le città e luoghi di cura, che posseggono uno speciale statuto, trattano i loro affari a mezzo della loro rappresentanza ; sono soggetti direttamente alla dieta provinciale ed all’ autorità provinciale, relativamente agli affari loro demandati dallo Stato. Art. XXIV. La Dieta provinciale sorveglia a mezzo della sua Giunta l’intatta conservazione della sostanza originaria dei distretti, territori e circoli, nonché delle città e dei luoghi di cura, che posseggono uno speciale statuto, come pure della sostanza degli istituti loro appartenenti. Gli atti di maggiore importanza, risguardanti specialmente 1’ economia abbisognano della sua approvazione. La rappresentanza provinciale decide sopra ricorsi contro conchiusi della rappresentanza del distretto, e del territorio o del circolo in affari, appartenenti secondo l’articolo XVIII, alla sfera d’azione di quest’ultima, nonché sui ricorsi contro decisioni delle città e dei luoghi di cura, possedenti speciale statuto. Art. XXV. I principi fondamentali, stabiliti agli articoli IX, X, XIII, XIV e XVI, trovano applicazione anche alla rappresentanza del distretto del territorio o del circolo. Art. XXVI. In base alle disposizioni fondamentali sopraindicate si emaneranno mediante leggi provinciali dei regolamenti comunali pei regni e paesi indicati nell’ introduzione della presente legge. Il Mio Ministro di Stato è incaricato dell’ esecuzione della presente legge.