— 484 — XII. Scioglimento del Comune. Il diritto di sorveglianza dell’ Amministrazione dello Stato sopra i Comuni, trova la più alta sua espressione nella disposizione dell’ Art. XVI della Legge dell’impero 5/3 1862, rispettivamente §110 del Regolamento comunale per la Dalmazia (Legge 23/12 1903 B. L. I. Nr. 1 ex 1904), in forza di cui la rappresentaza comunale può venir sciolta dalla Luogotenenza. — L’ esercizio di questo diritto dell’ Amministrazione dello Stato, formalmente non vincolato a condizioni di sorte, va esercitato s’intende in via di eccezione, e precisamente : o nei riguardi superiori dello Stato, oppure in quei casi in cui la rappresentanza comunale si rende passibile di continuate trasgressioni agl’ incombenti doveri, oppure di gravi mancanze nell 'amministrazione autonoma degli affari. Resta riservato al Comune il ricorso al Ministero dell’ Interno, però senza effetto sospensivo. XIII. Dei beni comunali in generale. Gli utili dei beni comunali (come boschi, pascoli) delle singole frazioni, vanno ad esclusivo vantaggio delle frazioni rispettive. — Sono di natura di diritto pubblico, e perciò nella prova di un uso costante per cotali utili, non occorre la dimostrazione di un titolo di acquisizione di diritto privato. — Tali utili non sono trasmissibili. — Siccome il bene comunale, di cui si fruisce 1’ utile, è proprietà del Comune, sono invalidi accordi degl’ interessati riferibilmente agli stessi. — È inammissibile anche una pretesa per suppletorio assegno di utili, percepiti da altri in precedenza. Il diritto agli utili non può risguardarsi senz’ altro perduto pel non uso, trattandosi di un diritto che ha un carattere pubblico e non privato.