— 563 — Da ciò consegue, come le rettifiche che l'Amministrazione comunale trovasse di ammettere, debbano inserirsi solamente nei due prospetti suindicati, detti anche Indici delle aggiunte e delle cancellazioni, lasciando pel momento intatte le liste elettorali permanenti, -clic dovrebbero venir corrette appena dopo effettuata V evasione dei ricorsi da parte dell’ Autorità politica distrettuale. — Incombe all’ Amministrazione comunale anche di rettificare i prospetti od indici, a sensi delle decisioni stesse ed in conformità ai risultati finali della procedura di rettifica e di pubblicare, alla più lunga fino al 1. Luglio, per quattordici giorni, le liste rettificate ed i prospetti. — Col primo Luglio di ogni anno si deve ritenere chiusa la procedura di rettifica. Una consimile disposizione vige anche nel regno d’Italia, introdottavi colla legge 11 Luglio 1894 e sembra faccia buona prova. Invece da noi, le Amministrazioni comunali elevano delle lagnanze, e sostengono esser assai difficile in pratica, particolarmente nei grandi Comuni la piena evidenza delle rettifiche e la susseguente correzione delle liste permanenti ; più di tutto forse, perchè i formulari esistenti non sarebbero corrispondenti e fra un nome e l’altro ci dovrebbe essere uno spazio sufficiente per intercalare tutte le correzioni ed aggiunte annualmente ordinate dall’ Amministrazione comunale, rispettivamente dall’ Autorità politica distrettuale. Tali lagnanze dei Comuni dalmati, trovarono espressione anche in un conchiuso preso dalla Dieta dalmata nella sua XXXVII Sessione dell’ anno 1902, in cui sopra proposta del deputato Dr. Trumbic, venne la Giunta provinciale incaricata di redigere un’ istruzione pratica, corredata di for-mulari e prospetti, per facilitare il compito alle amministrazioni comunali nell’esecuzione della Novella al Regolamento elettorale comunale. — Non consta però, che ciò sia fino ad ora avvenuto. VII. Gli elettori i cui nomi vengono cancellati 0 rettificati, devono venir notiziati. Un’altra novità, introdotta colla Novella dell’anno 1897, si è la disposizione inserita nel § 18 lit. a, che gli elettori, la cui inscrizione l’Amministrazione comunale abbia deciso di cancellare dalle liste elettorali o di rettificare in qualsiasi modo, fosse pure riguardo all’ annualità d’imposta, debbano di ciò venir notiziati coi relativi motivi. Tale aggiunta si spiega da sè stessa, giacché gli elettori che sono già iscritti nelle liste elettorali, se non hanno acquisito il diritto che la