— 532 Contro il contenuto delle liste elettorali), è autorizzata di procedere anche d’ufficio. (Corte amm. 3/1 1900, Nr. 52, B. 13.597). Reclami contro le liste elettorali comunali, possono riferirsi solamente al loro contenuto. Nel caso di una rimostranza, vertente sulla trasgressione delle prescrizioni concernenti la redazione e la pubblicazione delle liste, decide il Capitanato distrettuale, in forza del compito spettantegli della sorveglianza, acchè i preparativi dell’elezione avvengano nei termini di legge. Tale deciso del Capitanato Distrettuale ha illimitato il corso delle istanze. (Corte amm. 20/9 1902, Nr. 8041, B. 1219, A.). Rimostranze contro atti del procedimento elettorale preparatorio, come la notificazione concernente la pubblicazione delle liste e relativi ammini-coli, e sulla circostanza che delle decisioni sui reclami non vennero date le dovute partecipazioni', sono da rilevarsi in sede di sorveglianza, nel procedimento elettorale preparatorio, nè possono forsi valere come eccezioni contro il procedimento di elezione. (Corte amm. 17/12 1901, Nr. 9549, B. 707 A., 14/1 e 25/2 1902, Nr. 409 e 1883, B. 764 A. e 872 A. Dalmazia, con ispeciale riguardo alle disposizioni della Novella 7 Agosto 1897 B. L. P. Nr. 16). Rimostranze sugli argomenti : — non essere state pubblicate le liste elettorali comunali permanenti, soggette all’ annuale revisione, bensì nuove liste ; non essere stati i prospetti, prescritti per la revisione delle liste, debitamente riempiuti ; contenere tali liste illegali, molti errori nella designazione degli elettori ; — appartengono cotali rimostranze non al procedimento di reclamazione propriamente detto, bensi presentansi quali operazioni d’ufficio del Capocomune, impugnabili solamente in sede di sorveglianza (,,Aufsichtsbeschwerdcn“). Pel corso delle istanze, contro le riferibili decisioni delle autorità politiche, trovano applicazione le norme sui rimedi di legge dei 12 Maggio 1896 B. L. I. Nr. 101. (Corte amm. 18/9 1906, Nr. 9797, B. 4608, A. Dalmazia). L’autorità di sorveglianza dello Stato ha il diritto di disporre d ufficio la divisione degli elettori comunali nei corpi elettorali, in modo corrispondente alla legge. (Corte amm. 28/9 1901, Nr. 7255, B. 521, A.). Contro una decisione d’ufficio del Capitanato distrettuale, con cui furono annullate le liste elettorali comunali col relativo elenco generale, resta aperto l’ulteriore corso delle istanze. (Corte amm. 17/10 1898, Nr. 3799, B. 12.050). La trattazione degli affari concernenti le elezioni comunali, compresovi il procedimento di reclamazione, appartiene alle attribuzioni delegate del Comune. Perciò, un ordine dell’autorità politica, emanato su tale riguardo, deve venir adempiuto dal Capocomune.