— 4°6 — Erano di Nomina Sovrana, i Podestà e rispettivamente Pretori politici di Zara, Spalato e Ragusa. Gli assessori, venivano egualmente nominati dal Governo, sopra una tripla, che il consiglio comunale gli rassegnava, col tramite del pretore e dell’ ufficio circolare, per tre anni e potevano venir rieletti. La nomina degl’ impiegati comunali, competeva al Consiglio, previo concorso, dal quale il governo poteva dispensare. I sindaci ed i vicesindaci erano pure nominati dal governo, sopra liste duple, rassegnate col tramite della pretura e dell’ ufficio circolare. Dovevano preferirsi individui che, alla condotta incensurata ed alla capacità, unissero un vantaggioso stato di fortuna. — Rimanevano tre anni in carica e potevano venir rieletti ; col mezzo del pretore o dell’ ufficio circolare, proponevano il loro Attuario all’ approvazione del governo. — La nomina de’ capivilla, aggiunti e portatori di ordini (Caus), spettava all’ ufficio circolare, sopra dupla, delle rispettive amministrazioni comunali. Anch’ essi rimanevano in carica tre anni e potevano essere riconfermati coll’ assenso del governo. — Non potevano proporsi a membri del consiglio comunale ; gli appartenenti all’ amministrazione comunale, le cariche villiche, gl’ impiegati comunali nè i funzionari amministrativi e giudiziari dello Stato. Quindi secondo il vecchio Regolamento, l’esclusione era assai più lata che pel nuovo, comprendendo tutti gl’ impiegati amministrativi ed anche gl’ impiegati giudiziari. All’ incontro, il vigente Regolamento eccettua dall’ eleggibilità in generale, solamente quei funzionari ehe devono invigilare il Comune (§. io p. 3 R. E. C.) ed esclude soltanto dall’ eleggibilità nell’ Amministrazione Comunale tutti gl’ impiegati dello Stato e della Provincia in attività di servizio (§. 37. p. 2 R. E. C.). Ne erano pure esclusi i pupilli, i minori, le donne, gl’ interdetti e quelli che avessero aperto il concorso dei creditori sulle proprie sostanze. — Inoltre, erano esclusi dall’ eleggibilità nel consiglio, cariche ed uffici, tutti gli ecclesiastici ; i 11011 aventi diritto alla cittadinanza di Stato austriaca e coloro che non avevano reso al comune il conto di una precedente amministrazione (ciò che vale anche pel vigente regolamento ; — §§ 9 e 10 p. 4. R. E. C.). Pel vigente regolamento, i sacerdoti non sono eleggibili solamente nell’ amministrazione comunale (§ 37 p. 3. R. E. C.) mentre possono venir eletti nel consiglio ed anche nominati come impiegati comunali. — Hanno però il diritto di rinunziare all’ elezione (§ 16. p. I. R. C.). — Nel caso di nomina di sacerdoti ad impiegati comunali, potrebbero esservi delle eccezioni canoniche, soggette ad interpretazione differente, da parte degli Ordinari diocesani. Pel vecchio regolamento, erano pienamente esclusi dall’ eleggibilità, anche i debitori del comune, costituiti in mora, e quelli che avevano con