— 460 — Art. XVI. L’amministrazione dello Stato esercita il diritto di sorveglianza sui Comuni, affinchè gli stessi non oltrepassino la loro sfera d’azione e non procedano in senso contrario alle leggi vigenti. Essa deciderà pure sili ricorsi contro disposizioni del capo-comune, colle quali sieno state trasgredite o male applicate le leggi vigenti, e ciò in quanto non trattisi di tali decisioni della deputazione comunale, contro le quali il ricorso debba a termini dell’ articolo XVIII lett. C dirigersi alla rappresentanza comunale superiore (per la Dalmazia : Giunta provinciale). L’autorità politica provinciale può sciogliere la rappresentanza comunale. — Resta riservato al Comune il ricorso al Ministero di Stato, però senza effetto sospensivo ; al più tardi sei settimane dopo lo scioglimento, dovrà pubblicarsi una nuova elezione. Art. XVII. Tra il Comune e la Dieta provinciale può dalla legge provinciale introdursi una rappresentanza del distretto, del territorio (Gau) o del circolo. — La stessa si riunisce in termini periodici ricorrenti o dietro chiamata del suo capo. I suoi affari ordinari vengono trattati da una Giunta e dal Capo. Art. XVIII. Alla sfera d’azione della rappresentanza distrettuale, territoriale e circolare, se venga costituita, appartengono tutti gli affari, concernenti gl’interessi comuni del distretto (territorio, circolo) e dei suoi attinenti. Oltre ciò, potrà dalla legge provinciale assegnarsi alla rappresentanza del distretto, del territorio o del circolo relativamente ai Comuni : a) la sorveglianza sulla conservazione intatta della sostanza originaria e dei beni originari del Comune e dei suoi istituti. b) l’approvazione degli atti più importanti e specialmente di quelli rela- tivi all’ economia comunale. c) la decisione sopra ricorsi contro conchiusi delle deputazioni comunali in tutti gli affari, che non sieno demandati al Comune dallo Stato. Ove non venga istituita una rappresentanza distrettuale, territoriale o circolare, od in quanto tali affari non vengano assegnati alla rappresentanza del distretto, del territorio o del circolo, verranno questi trattati dalla dieta provinciale a mezzo della Giunta provinciale. Negli affari demandati dallo Stato ai Comuni, il ricorso si presenta all’ autorità governativa. Art. XIX. La rappresentanza del distretto, del territorio o del circolo dovrà essere composta di rappresentanti dei seguenti corpi interessati : a) del grande possesso fondiario; b) dei maggiori censiti appartenenti all’ industria ed al commercio. c) degli altri attinenti delle città e borgate, e d) dei comuni foresi. Ogni corpo interessato elegge periodicamente il numero dei rappresentanti, che gli spetta secondo le disposizione della legge provinciale.