— 4°i — In caso di malattia o di altro impedimento del podestà, ne doveva sostenere le veci il più anziano assessore della classe dei possidenti e 1 altro assessore della classe medesima, nella mancanza di entrambi. I podestà e gli assessori, come anclie i sindaci e vicesindaci, durante l’esercizio delle loro funzioni, godevano per sè e pei figli soggetti alla patria podestà, l’esenzione delle fazioni reali e personali. In quanto agl' impiegati comunali, ne’ comuni aventi un consiglio comunale, veniva concesso all’amministrazione comunale un segretario ed occorrendo qualche altro impiegato. Spettava ex lege, al segretario comunale la redazione dei protocolli e la composizione degli atti. — Egli era responsabile del buon ordine della ,,Segreteria", che formava una specie di ufficio proprio, nonché della regolare tenuta e custodia dell’ archivio comunale. Poteva concedersi a ciascun sindaco un Attuario, che aveva gli obblighi e gli attributi del segretario comunale. In ogni comune doveva poi esservi necessariamente un Cursore, — una specie di ,,huissier" della procedura civile francese — trapiantato nel campo amministrativo comunale, con attribuzioni, dalla legge determinate. — Incombeva al cursore ; di eseguire gli ordini dell’ amministrazione comunale ; publicare le leggi e le notificazioni ; rapportare alle competenti autorità, su tutto che potesse interessare la loro vigilanza pel bene generale e per quello del Comune. 1 capivilla avevano, invece del cursore, un semplice portatore di ordini, ossia ,,Caus". La cassa comunale veniva amministrata dall' Esattore comunale. — Il prodotto delle rendite comunali, come anche ogni somma o valore dovevano essere versati o deposti nella cassa, tenuta esclusivamente dall'esattore comunale, nè potevano rimanere in verun caso presso un membro del consiglio, dell’ amministrazione, di un impiegato comunale od altro qualsiasi individuo. L’ esattore comunale era tenuto a prestare idonea e formale cauzione, da accettarsi, dal consiglio comunale e da approvarsi dal governo. Come si vede, le vecchie disposizioni sul punto dell’amministrazione del Comune, erano sotto un certo aspetto più corrispondenti delle attuali. Veggansi le disposizioni per l’ordinamento dell’ amministrazione della facoltà comunale, contenute nella legge dei 24 Febbraio 1884 (B. L. P. Nr. 8) e nel Decreto circolare 4 Settembre 1884 Nr. 3082, della Giunta provinciale („Naputak Upravi Obcinskom Imovinom. — Izdade Zemaljski 26