— 488 — la sua influenza sul benessere anche di queste classi, perchè l’accumulazione dei capitali cercherà un impiego, nell’agricoltura, nella navigazione, nell’ industria, nel commercio, e saprà utilizzare tutte quelle forze, che adesso giacciono inerti e senza applicazione. Sotto qualunque aspetto si consideri la cosa, le Spettabili Amm. comunali devono persuadersi, che nell’applicazione della legge 27 Maggio 1876, sta la soluzione di molti problemi economici e morali del nostro paese, e che tutta la loro attività deve essere diretta a cooperare colla massima energia, perchè la divisione dei beni comunali segua quanto prima, e possibilmente dappertutto. — Se la divisione non può essere generale, essa si limiti a tratti parziali ; ma in ogni villaggio, e con una costanza progressiva. — Ogni anno si faccia qualche cosa. — Superate le prime difficoltà, constatati i buoni effetti, la cosa procederà da se ; esse troveranno nella Giunta tutto il possibile appoggio. • Richiamando adunque la loro attenzione sulla legge dell’Impero 27 Maggio 1876 e sulle leggi provinciali 27 Maggio 1876, e 12 Novembre 1880, nonché Sull’Ordinanza Ministeriale 12 Novembre 1880, si raccomanda alle Spettabili Amministrazioni Comunali, di dedicare allo studio di cjuesto interessante argomento tutta la possibile premura. — Quando i loro studi saranno concretati in un progetto, porteranno, in senso al § 2 dell’ Ordinanza 12 Novembre, le proposte della divisione al Consiglio comunale ; ed al medesimo sottoporranno in ogni caso l’argomento della divisione, anche quando le spett. amm. comunali non credessero di pronunziarsi per 1’ applicazione della legge. Indipendentemente poi alle pratiche previste dal § 4 dell’ Ordinanza citata, si compiaceranno di relazionare entro 4 mesi la Giunta sull’ esito delle loro prestazioni, allegando al rapporto copia dei protocolli di seduta.