— 492 — eventualmente mediante addizionali, ed in nessun caso da ripartirsi secondo il numero della popolazione. Tirolo C. A. 9 Marzo 1882 N. 523 (B. 1336). Addizionali al dazio-consumo. Per addizionali, dalle quali può essere colpito soltanto il consumo, il permesso dato per la riscossione non può aver forza retroattiva. Boemia C. A. 2 Ottobre 1880 N. 1688 (B. 874). § 86. Approvazione di Addizionali superiori. „Addizionali superiori al 15% delle imposte dirette, o del 25% del „dazio consumo, abbisognano dell’approvazione della Giunta provinciale. „Addizionali superiori al 50% e fino al 300% sulle imposte dirette „possono imporsi dalla Giunta provinciale d’accordo coll’i. r. Luogotenenza. „Addizionali superiori al 300 per cento sulle imposte dirette, ed al „100 per cento sul dazio consumo, possono imporsi soltanto in forza di „una legge provinciale. „Se a causa della chiusura della sessione, non possono essere proposti „all’approvazione della Dieta i preventivi di quelle Comuni, le di cui „addizionali oltrepassano il limite del 300 per cento sulle dirette e del „100 per cento sul dazio consumo, viene la Giunta provinciale autorizzata ,,a provocare 1’ approvazione Sovrana stille addizionali comunali, quand’ an-,,che eccedessero tale misura, coll’obbligo però di assoggettare il suo „operato nella prossima sessione al sindacato della Dieta del Regno“ (Legge 6 Ott. 1883. B. L. P. N. 41). Note al § 85. Colla Legge 6. Ott. 1883. B. L. P. N. 41, ebbe il § 86 del Reg. Coni. 30 Luglio 1864, B. L. P. N. 1 ex 1865, modificato colla Legge 28 Ott. 1868, B. L. P. N. 10, la nuova stilizzazione come sopra. — Coll’ art. II della stessa Legge, venne messa fuori di vigore anche la Novella 13 Ott. 1870 B. L. P. N. 24. In Dalmazia, già si sorpassa anche il limite del 300 % (V. fra altro, la Notificazione dell’ i. r. Luogotenenza dalmata del 16 Giugno 1911, Nr. 1 — 132/7 ex 1909, concernente la riscossione di un 'addizionale comunale del 400 %, sulle imposte dirette, ad eccezione dell’imposta rendita personale, nella frazione di Melada, del Comune di Selve, per l’anno 1911. (Avv. daini. 21 Giugno 1911, Nr. 49, pagina prima). § 87. Prestazioni reali per occorrenza del Comune. „Solamente nei casi di necessità, per occorrenza del Comune, possono „esigersi delle prestazioni reali, dietro deliberazione del Consiglio comunale. „Queste prestazioni sono da stimarsi a denaro : la distribuzione segue „in proporzione delle imposte dirette. „Le prestazioni possono effettuarsi dietro la stima alla cassa comunale. „Se il prezzo delle prestazioni reali risultante dalla stinta, o per se „solo, od in unione alle addizionali alle imposte dirette, contemporanea-„mente deliberate, superasse i percenti di quelle imposte che il Consiglio