- 412 — renni, viventi fuori della famiglia, potevano giusta le legge comunale dell’a. 1849, acquistare la pertinenza in un Comune mediante la quadriennale dimora, priva di recapiti e legittimazioni (Corte amm. 16 Apr. 1885 Nr. 1063, Budw. Nr. 2505). Per minorenni viventi nella comunanza di famiglia, vale la pertinenza comunale dei genitori ed è perciò escluso l’acquisto indipendente della stessa mediante accettazione tacita nel nesso comunale (C. A. 13 Nov. 1880 Nr. 2946 Budw. Nr. 918). Anche un impubere illegittimo, affidato peli’ allevamento, poteva pel § 12 lett. b) acquistare tacitamente la pertinenza nel Comune, mediante la quadriennale dimora (C. A. 8 Giugno 1877 Nr. 793 Budw. Nr. 90). § 13. Servi dello Stato, Ufficiali e persone assunte in servizio col rango di ufficiale, Sacerdoti e pubblici maestri, sono pertinenti di quel Comune, dove la loro posizione ufficiosa agli stessi assegna una stabile dimora. L’ appartenenza al Comune si deve giudicare dal luogo dove si trova il rispettivo ufficio e non già dalla posizione dell’ abitazione dell’ impiegato (C. A. 17 Nov. 1887 Nr. 1979, Budw. Nr. 3766). Per la legge dell’a. 1849 non è una premessa per l’acquisto della pertinenza 1’ assunzione nel rispettivo ufficio („Antritt des Amtes“ — richiesta invece dal §. 10 della Legge sull’incoiato dell’anno 1863 risp. Legge 5 Dicembre 1896 B. L. I. Nr. 222) e nemmeno la definitività (C. A. 19 Marzo 1884 Nr. 619. Budw. Nr. 2062 e 3 Giugno 1891 Nr. 1895 nonché Min. Int. 11 Giugno 1885 Nr. 17991). Giusta queste ultime Decisioni, non occorre nemmeno la qualità d'impiegati dello Stato, bastando la semplice qualità di servi dello Stato. — La stessa Legge dell’ a. 1849, non distingue nemmeno fra un servizio definitivo e provvisorio. — Determinante per la pertinenza di un servo dello Stato in un Comune è la sola circostanza, che la sua posizione ufficiosa gli assegni la stabile dimora nel rispettivo Comune. — E perciò, sono da considerarsi pertinenti a sensi della legge dell’a. 1849: praticanti steu-rali; guardie di finanza ecc. Il Comune di Zara in una trattazione di pertinenza comunale erasi richiamato allo Statuto comunale di Zara del XVI secolo. — Venne però constatato che questo Statuto, stampato a Venezia nel 1564, era una raccolta delle norme di diritto pubblico e vigente, fatta dal giureconsulto Francesco Fumatis nel 1563, per incarico del Pretore di Zara P'rancesco Salamon e come tale, un lavoro giuridico privato, senza autorità di legge (Atto del Ministero dell’Int. Nr. 12403 ex 1884 Mayrliofer-Pace Voi. 2. pag. 1091, Nota 3).