— 564 — loro inscrizione nelle liste rimanga intatta nell’ annuale revisione, che deve venir praticata dall’ Amministrazione comunale, acquistarono ad ogni modo il diritto che ad essi sia partecipato il deciso di cancellazione o rettifica qualsiasi che li riguarda, acchè sieno messi in grado di far valere in tempo utile le proprie rimostranze e non sieno costretti ogni anno ad ispezionare le liste elettorali, per vedere se sieno compresi o meno nelle stesse. Vili. Sezioni Elettorali e Sezioni di Votazione. Pel §17 Regolamento Elettorale comunale, possono Comuni di maggior estensione e popolazione venir divisi in sezioni elettorali. — Tale divisione è rimessa al libero discernimento della Luogotenenza, previo accordo colla Giunta Provinciale, e può disporsi anche contro le espressa volontà del Comune. E ammissibile la formazione di sezioni elettorali, anche soltanto per singoli Corpi elettorali. Nel § 19 del Regolamento elettorale comunale venne poi colla Novella dell’anno 1897, al quinto capoverso, aggiunta la disposizione che l’Autorità politica distrettuale può, sopra proposta deil' Amministrazione comunale, dividere gli elettori di corpi elettorali molto numerosi, in sezioni di votazione. — Quindi, Comuni importanti possono venir divisi in sezioni elettorali e singoli Corpi elettorali, con molti elettori, in sezioni di votazione, per ordine alfabetico, in modo che l’elezione si compia possibilmente in un solo giorno. Tale aggiunta venne determinata dalla considerazione che in parecchi Comuni in Dalmazia, particolarmente l’elezione del terzo corpo durava più giorni. — Se anche in tale riguardo, mediante la riforma, si conseguiva un’ abbreviamento di tempo, per la circostanza che più non aveva luogo 1’ elezione della Commissione elettorale da parte degli elettori, come viene prescritto al § 21 del Regolamento elettorale comunale, pur presen-tavasi necessario per un sollecito disbrigo dell’ elezione, che i corpi elettorali con molti elettori possano dividersi in sezioni di votazioni, come ciò avviene anche in altri paesi. Con riguardo a tale disposizione, venne nel § 21 del Reg. el. coni, aggiunta la seguente disposizione : ,,Se gli elettori di un corpo elettorale sono divisi in sezioni di vo-,,tazione (§ 19), la elezione della sezione centrale viene diretta dalla Com-,,missione elettorale generale, e in ogni altra sezione da una Commissione „speciale, nella quale vengono nominati dall’ Amministrazione Comunale